Discarico del conto del cassiere e verifica di rispondenza non dovuta (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 50 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il Collegio può pronunciare il discarico dell’agente contabile senza sottoporre il rendiconto a specifica revisione quando la sua idoneità per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiesta dall’art. 140, comma 2, c.g.c., risulti già accertata in via generale per la tipologia di conti e la verifica analitica di tale rispondenza non sia più imposta dal decreto presidenziale adottato ai sensi dell’art. 145, comma 2, c.g.c.. La scelta di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, in ragione dell’esiguità delle risorse disponibili, è compatibile con il discarico quando non emergano ragioni per dubitare della regolarità del conto. Il giudice designato può rimettere gli atti al Collegio con relazione motivata e il discarico consegue alla condivisione di quella prospettazione.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dal cassiere di un Comprensorio sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, per l’esercizio finanziario 2015, ha rimesso gli atti al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., proponendo il discarico.

La questione attiene al conto iscritto al registro di segreteria. Il giudice designato ha osservato che la verifica di rispondenza del rendiconto alle indicazioni già impartite dalla Corte non risulta più menzionata nel decreto presidenziale per l’anno 2025 e che l’esigenza di destinare l’istruttoria ad altre figure di agenti contabili rende non conveniente la prosecuzione dell’analitica verifica. Il Procuratore regionale, nelle conclusioni orali, ha formulato conclusioni conformi alla relazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del rendiconto, che deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, come prescrive l’art. 140, comma 2, c.g.c. Su tale base, la Sezione aveva già formulato, con pregresse sentenze-ordinanze, una serie di indicazioni sulla corretta ed esaustiva predisposizione e presentazione dei conti di cassieri ed economi dei diversi Comprensori sanitari.

Con riguardo ai conti depositati in esito a quelle pronunce, l’attività di revisione ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il Collegio valorizza questo dato come acquisizione consolidata, non come mera prassi.

Il giudice designato ha poi rilevato che la verifica di tale rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, c.g.c. per l’anno 2025. Da qui la valutazione sull’ottimale utilizzo delle esigue risorse disponibili, che mal si concilia con la prosecuzione di una verifica analitica ormai superflua.

Il Collegio accoglie la prospettazione, ritenendola condivisibile, e reputa che non sussistano condizioni ostative al discarico del conto reso dal cassiere per l’esercizio 2015. La decisione non afferma un automatismo: presuppone che non emergano ragioni plausibili per dubitare della regolarità del rendiconto e che la rispondenza già accertata connoti anche il conto in esame.

Non è luogo a pronuncia sulle spese. La Corte dispone il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe e manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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