Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 398 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto a pensione privilegiata, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata allorché il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni delle parti. Il riconoscimento in corso di causa della prestazione richiesta esaurisce ogni posizione di contrasto, così che viene meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo. Il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale alle pretese del ricorrente giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale e la conseguente condanna alle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria, con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione, per una serie di infermità già riconosciute dipendenti da ragioni di servizio.

Nel corso del giudizio l’istituto previdenziale ha rappresentato di aver riconosciuto e corrisposto la pensione di privilegio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta, domandando contestualmente la condanna del convenuto alle spese di lite. All’udienza l’istituto ha confermato l’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che il provvedimento adottato dall’istituto ha determinato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti. Ne segue che non sussiste più la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il giudice richiama il consolidato orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo al giudice il compito di valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni in fatto. A sostegno sono citate Cass. civ. Sez. Un. n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015 e Cass. civ. Sez. V ord. n. 16764 del 2020, oltre a Corte dei conti, Sez. Campania, sent. n. 1283 del 2021.

Nel caso concreto la Corte accerta che l’istituto ha soddisfatto le pretese del ricorrente, provvedendo a riconoscere il trattamento di privilegio con il relativo pagamento, nonché a versare gli arretrati e gli interessi legali. Si esaurisce così tra le parti ogni posizione di contrasto.

Quanto alle spese, il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale alle ragioni del ricorrente giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La Corte condanna pertanto l’istituto al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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