Parere sfavorevole per carenza di motivazione sulla scelta in house (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 182 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo della Corte dei conti sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha a oggetto la motivazione del provvedimento e i parametri di sostenibilità finanziaria, convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il parere è sfavorevole quando manca nel provvedimento, e negli allegati, una valutazione comparativa, anche solo di sintesi e anche di carattere quantitativo, della scelta del modello in house providing rispetto all’esternalizzazione del servizio e rispetto alla gestione attuale. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 esige che la deliberazione dia conto delle ragioni e delle finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata. La carenza di tale motivazione è assorbente degli ulteriori profili di criticità, anche quando l’affidamento del servizio non sia contestuale all’acquisizione della partecipazione, ma a questa dichiaratamente preordinato.
Il Fatto
Il Comune istante sottopone al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione con cui il consiglio comunale ha autorizzato l’acquisizione di una partecipazione indiretta in un gestore del ciclo dei rifiuti, per il tramite della società affidataria del servizio idrico integrato di cui il Comune è socio. L’operazione si inserisce in un più ampio processo di aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti urbani nelle zone omogenee dell’area metropolitana milanese, promosso dalla società capofila e avallato dalla Città metropolitana.
Alla deliberazione sono allegati il piano industriale di espansione del gestore, relazioni di valutazione del capitale economico, una fairness opinion sulla congruità finanziaria, un benchmark territoriale, lo statuto revisionato e uno schema di patto parasociale. Il Comune chiede alla Sezione se l’operazione sia conforme ai parametri di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del controllo: si tratta di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri di riferimento ed esiti, e che ha per oggetto l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione, indirizzandosi alla motivazione del provvedimento.
Nel caso in esame l’acquisizione non contempla l’affidamento contestuale del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla società a capitale interamente pubblico. Il piano industriale, però, prevede che i comuni soci serviti raddoppierebbero già nel 2026, in una fase triennale di espansione, nell’ambito di una prospettiva decennale dal 2025 al 2035. L’operazione è quindi dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore.
Su questo sfondo la Sezione rileva che manca del tutto, nel provvedimento sottoposto a controllo, una valutazione comparativa di carattere quantitativo tra la scelta del modello in house providing e l’esternalizzazione del servizio tramite ricorso al mercato. Difetta il quadro economico di raffronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e manca la comparazione dei costi della gestione in house con quelli dei gestori attuali o con i costi stimati di un progetto di servizio da porre a base di gara.
Né la Sezione ritiene sufficienti gli allegati: nel punto specificamente dedicato alle ragioni e alle finalità della scelta, e negli stessi documenti, non si rinvengono elementi di valutazione della convenienza economica della futura gestione in house rispetto a quella attuale, né un quadro di confronto con l’esternalizzazione. La Sezione richiama il proprio orientamento, secondo cui l’onere di motivazione analitica non è soddisfatto in assenza di tale comparazione.
Le carenze motivazionali in ordine ai parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata sono ritenute assorbenti degli ulteriori profili critici. La Sezione esprime dunque parere sfavorevole sulla deliberazione, disponendone la trasmissione al sindaco perché ne informi il consiglio comunale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.