Recupero per compensazione e cessazione della materia nel giudizio erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 377 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando sopravvenga un evento idoneo a soddisfare l’interesse dell’attore e le parti concordino tanto sull’esistenza dell’evento quanto sul reciproco disinteresse alla pronuncia. Il recupero della somma indebitamente erogata integra tale evento anche quando avvenga mediante compensazione con i pagamenti relativi ad annualità successive, ove ciò risulti attestato dall’Amministrazione. Tuttavia, quando i finanziamenti utilizzati per la compensazione siano essi stessi oggetto di contestazione penale per indebita percezione, il danno erariale resta astrattamente ipotizzabile, con conseguente dovere del giudice contabile di trasmettere gli atti alla Procura regionale per la verifica della condotta dell’organismo pagatore.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana ha convenuto in giudizio il legale rappresentante di una società agricola e il responsabile di un centro autorizzato di assistenza agricola, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno in favore dell’AGEA per euro 44.113,49. Secondo l’impostazione accusatoria, la società avrebbe percepito illecitamente finanziamenti comunitari per la campagna 2014, presentando documentazione fittizia attestante il possesso di terreni mai ricevuti in concessione o in affitto.

I convenuti sono stati condannati in sede penale per falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche dal Tribunale di Patti e, con parziale riforma della pena, dalla Corte d’Appello di Messina. Entrambi hanno eccepito la prescrizione e chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, contestando nel merito l’an e il quantum della pretesa. Dopo un’istruttoria disposta con ordinanza, l’AGEA ha attestato l’avvenuto recupero dell’intera somma.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla figura della cessazione della materia del contendere, qualificandola come fattispecie di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale. Essa presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio per la sopravvenienza di atti o fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto. Richiamando proprie precedenti pronunce e la giurisprudenza di legittimità, il Collegio distingue due ipotesi: se le parti concordano sull’evento e sul reciproco disinteresse, il giudice dichiara la cessazione; se invece l’evento è allegato da una sola parte e l’altra non aderisce, si configura semmai una sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Nel caso concreto ricorre la prima ipotesi. La Procura ha concluso per la cessazione e la difesa, pur insistendo nelle proprie argomentazioni, non si è opposta. L’evento incidente sulla situazione sostanziale è costituito dal recupero della somma contestata, attestato dall’AGEA con nota del 13 novembre 2025. A fronte della concorde richiesta delle parti, il giudice non può che prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Il Collegio non si limita tuttavia alla declaratoria. Rileva che il recupero non è avvenuto mediante riversamento delle somme da parte del beneficiario, ma tramite compensazione con i pagamenti effettuati sulle domande relative alle annualità dal 2016 al 2018. La stessa AGEA ha precisato che, nell’ambito del procedimento penale, sono stati iscritti nel registro debitori anche gli importi liquidati al lordo del recupero, per un importo complessivo superiore a euro 107.281,00, e che il legale rappresentante della società è stato rinviato a giudizio anche per l’indebito percepimento relativo ad altre campagne.

Da qui la considerazione decisiva: il rimborso non è stato concretamente effettuato mediante versamento, ma mediante trattenimento su finanziamenti successivi dei quali il Collegio non ha cognizione. Poiché tali finanziamenti potrebbero essere stati essi stessi illecitamente percepiti, il danno erariale resta astrattamente ipotizzabile. Il Collegio valorizza inoltre la circostanza, emersa dagli atti, che la domanda era stata qualificata dal sistema informativo come non ammissibile per un errore materiale nella produzione di un documento, e che ciononostante l’AGEA aveva proceduto al versamento. Sussistono pertanto elementi sufficienti per disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale, al fine di verificare se l’organismo pagatore sia stato responsabile o corresponsabile delle condotte contestate. Le spese di giudizio sono integralmente compensate, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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