Estinzione dell’appello per mancata riassunzione dopo l’interruzione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 236 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile di appello, interrotto per la morte della parte, il processo si estingue di diritto quando non sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi decorrente dalla dichiarazione o dalla notificazione dell’evento. La dichiarazione di estinzione può essere pronunciata anche d’ufficio con sentenza, poiché l’effetto estintivo opera di diritto. Ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, nonché il venir meno delle statuizioni sulle spese. L’estinzione trova disciplina, per il processo contabile, negli artt. 109 e 111 del Codice di giustizia contabile, che riproducono i corrispondenti istituti del rito civile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con sentenza n. 317/2001, aveva accolto il ricorso di un privato riconoscendogli la pensione di guerra ragguagliata all’ottava categoria, tabella A, a vita, con decorrenza dal giorno della domanda. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propose appello, contestando sia la decorrenza del trattamento sia la corresponsione di interessi legali e rivalutazione. Nella pubblica udienza del 27.06.2003, preso atto del decesso dell’appellato, il Collegio dichiarò interrotto il giudizio.

Il processo è rimasto inerte sino al decreto del 10.06.2025, con cui è stata fissata l’udienza del 5.12.2025. Nessuna parte ha depositato atti o istanze di riassunzione, cosicché il giudizio è stato trattato per la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dell’evento interruttivo. All’udienza del 27.06.2003 il Collegio aveva interrotto il giudizio ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., disposizione applicabile al processo contabile in forza del rinvio alle norme della procedura civile consentito dall’art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933. La Corte ne sottolinea la perdurante operatività, pur dopo l’abrogazione del rinvio a seguito dell’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.

Il Collegio rileva che, dal momento dell’interruzione, nessuna delle parti interessate ha provveduto alla riattivazione del processo. Trova quindi applicazione la regola secondo cui il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue, come stabilito dall’art. 109, comma 6, c.g.c. e dall’art. 305 cod. proc. civ.. Il termine decorre dalla data della dichiarazione o della notificazione dell’evento alle altre parti, in ogni caso dalla conoscenza legale dell’interruzione, secondo i richiami alla Corte cost. n. 261/2010 e a Cass. n. 3783/2012.

Quanto all’accertamento, l’estinzione opera di diritto e può essere dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, c.g.c. e dell’art. 307 cod. proc. civ. Il Collegio precisa che la competenza a dichiarare l’estinzione spetta allo stesso giudice davanti al quale si sarebbe dovuta effettuare la riassunzione, richiamando Cass. n. 2040/1984. La regola riprende la giurisprudenza sul decorrere del termine dalla conoscenza legale dell’evento, già richiamata con Cass. n. 15004/2024 e Cass. n. 773/2013.

Da ultimo, la Corte rileva che, ai sensi dell’art. 111, comma 6, c.g.c. e dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ., consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Quanto alle spese, nulla è dovuto per quelle di giustizia e le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. e dell’art. 310, comma 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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