Cessazione della materia e soccombenza virtuale dell’INPS sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 49 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la correzione in corso di causa, da parte dell’INPS, della decorrenza della prestazione e la liquidazione degli arretrati determinano la cessazione della materia del contendere. L’Istituto che abbia riconosciuto le ragioni del ricorrente solo dopo la notifica del ricorso introduttivo va condannato al rimborso delle spese di giudizio in applicazione del principio della soccombenza virtuale. La condanna alle spese segue pertanto l’esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse proseguito, e non il mero dato formale della cessazione. Le spese sono liquidate in favore di controparte con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, secondo la richiesta del difensore.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, chiedendo la correzione della decorrenza della propria prestazione pensionistica anticipata, che l’INPS aveva fissato in data successiva alla maturazione del diritto. L’Istituto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda.
In corso di causa l’INPS ha riconosciuto l’erroneità della data di decorrenza, ha rideterminato la pensione e ha liquidato gli arretrati, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla cessazione, ma ha insistito per la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva che entrambe le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la rideterminazione della pensione e il riconoscimento dell’erroneità della decorrenza. Preso atto di tale sopravvenienza, la domanda di correzione non ha più ragione di essere decisa nel merito.
La questione residua riguarda l’onere delle spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale: occorre cioè valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse proseguito. L’INPS ha riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo, con la conseguenza che l’Istituto va considerato virtualmente soccombente.
Da qui la condanna dell’INPS al rimborso delle spese di giudizio in favore di controparte, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario. La statuizione sul carico delle spese non segue la richiesta di compensazione avanzata dall’Istituto, ma la regola della soccombenza virtuale.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al rimborso delle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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