Responsabilità erariale per incarichi extraistituzionali non autorizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 15 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che svolge incarichi retribuiti in assenza della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza è tenuto a riversare il relativo compenso nel conto dell’entrata dell’ente, ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e risponde del conseguente danno erariale. L’obbligo di riversamento opera per le sole situazioni di incompatibilità relativa, cioè per gli incarichi in astratto autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. Resta ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva, posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili. La richiesta di un mero nulla osta per un incarico dichiarato gratuito, in luogo della autorizzazione per l’incarico retribuito, integra occultamento doloso del danno e sposta il decorso della prescrizione alla data di scoperta del fatto.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente — già in servizio presso un Comune e successivamente ricercatore a tempo pieno presso un’Università — per due poste di danno. La prima riguarda l’attività di progettista e direttore dei lavori per la richiesta di contributi post-sisma, svolta in assenza di autorizzazione e senza riversamento del compenso. La seconda concerne una consulenza prestata tramite una società in favore delle strutture del Commissario straordinario per la ricostruzione, oggetto di mera comunicazione al Rettore.

Il convenuto ha eccepito la prescrizione, sostenendo la piena conoscibilità del danno sin dal deposito della pratica edilizia, e ha contestato nel merito l’elemento soggettivo, deducendo la buona fede e, in subordine, la mera colpa lieve, con richiesta di rideterminazione al netto e di esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione e la rigetta. Il deposito della pratica presso un Comune diverso da quello di appartenenza non ha reso conoscibile il fatto a quest’ultimo. Nemmeno la richiesta di nulla osta ha consentito la conoscibilità: l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 richiede una autorizzazione per gli incarichi retribuiti, mentre il convenuto aveva chiesto un nulla osta per un incarico dichiarato gratuito.

Tale condotta integra occultamento doloso del danno e, in forza dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto. Il dies a quo è quindi individuato nella trasmissione della notizia di danno alla Procura contabile.

Sul primo capo, la Corte ravvisa l’antigiuridicità della condotta per mancata autorizzazione e l’esistenza del danno, coincidente con il compenso non riversato. L’elemento psicologico è il dolo, desunto dal livello professionale del convenuto e dalla falsa dichiarazione di gratuità dell’incarico. La domanda di riduzione al netto è respinta, in coerenza con la sentenza delle Sezioni riunite n. 13/2021/QM, che impone il risarcimento al lordo delle ritenute.

Sul secondo capo, la Corte qualifica l’attività come professionale e non come mera consulenza scientifica occasionale, escludendola dal perimetro del decreto rettorale. L’attività è dunque incompatibile con il regime di tempo pieno e non autorizzabile. Tuttavia, poiché la Procura ha domandato il riversamento del compenso ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, la Corte applica la sentenza delle Sezioni riunite n. 1 del 22 gennaio 2025: l’obbligo di riversamento riguarda solo le incompatibilità relative. La domanda è pertanto rigettata. Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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