Assenteismo fraudolento e danno all’immagine nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 8 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assenteismo fraudolento del pubblico dipendente, il danno all’immagine previsto dall’art. 55-quinquies, secondo comma, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce figura speciale di illecito erariale, svincolata dal previo accertamento con sentenza penale passata in giudicato di un reato contro la pubblica amministrazione. La relativa azione è esperibile dal Procuratore contabile in via autonoma e non è preclusa né dalla pendenza del giudizio penale, né dal sequestro penale delle somme, né dalla costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata. Il danno patrimoniale diretto va quantificato nel compenso retributivo corrisposto per i periodi di mancata prestazione, mentre il danno da interruzione del sinallagma contrattuale, non essendo in re ipsa, deve essere provato e non può fondarsi su presunzioni. Il danno all’immagine va liquidato in via equitativa assumendo a base di calcolo il danno patrimoniale diretto, con moltiplicatore correlato a mansioni, numero di episodi, modalità della condotta e clamor fori.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato tre dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per un presunto danno erariale di euro 146.583,75, riferito al periodo dicembre 2016 – aprile 2017. L’azione traeva origine da una segnalazione di danno della Guardia di Finanza, sviluppatasi nell’ambito di un’indagine penale su diffusi episodi di assenteismo, condotta mediante videoregistrazioni, esame dei tabulati delle timbrature e servizi di osservazione e pedinamento.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avrebbero attestato falsamente la propria presenza in servizio omettendo la timbratura, cedendosi reciprocamente il badge e timbrando in uscita presso lettori situati in altri plessi aziendali. Il danno contestato comprendeva la retribuzione indebitamente percepita, il pregiudizio da interruzione del sinallagma contrattuale e il danno all’immagine. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda per pendenza del giudizio penale, la duplicazione risarcitoria per avvenuto sequestro, l’intervenuta prescrizione e la carenza di dolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità fondate sulla pendenza del processo penale e sul sequestro delle somme. Il giudizio penale e quello contabile hanno finalità e oggetto differenti: il primo sanziona un comportamento previsto dalla legge come reato, il secondo risarcisce il pregiudizio patrimoniale subito dall’amministrazione. La confisca ha natura sanzionatoria e non risarcitoria, sicché le somme sequestrate non incidono sulla quantificazione del danno.
È stata parimenti rigettata l’eccezione di inammissibilità del danno all’immagine. La fattispecie dell’art. 55-quinquies è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina comune del danno all’immagine da reato: la perseguibilità non richiede il giudicato penale di condanna. Ne consegue l’esclusione della sospensione necessaria ex art. 106 c.g.c., non ravvisandosi alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tra le due azioni, autonome e cumulative.
L’eccezione di prescrizione è stata respinta. Le condotte fraudolente, facendo apparire la prestazione superiore a quella effettiva, hanno determinato un occultamento doloso del danno, con la conseguenza che il termine quinquennale dell’art. 1, secondo comma, della legge n. 20/1994 decorre dalla scoperta, identificata nella segnalazione della Guardia di Finanza del 19 maggio 2020. L’invito a dedurre, notificato il 7 settembre 2023, è dunque tempestivo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provate le condotte di assenteismo fraudolento, integrate dall’accordo illecito tra i convenuti e dallo scambio reciproco dei badge, connotate da dolo. Ha accolto integralmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale diretto, pari a euro 6.158,00, e ha respinto quella relativa all’interruzione del sinallagma contrattuale, non provata e non desumibile presuntivamente. Il potere riduttivo è stato escluso per la gravità della condotta dolosa.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ha confermato la sussistenza del clamor fori, ma ha rideterminato il criterio di quantificazione: base di calcolo costituita dal danno patrimoniale diretto di ciascun convenuto e moltiplicatore ridotto da diciotto a sedici. Il danno complessivo liquidato in solido è di euro 104.684,40, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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