Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 92 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, quando l’ente previdenziale abbia integralmente riconosciuto e soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante il ricalcolo della pensione e il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori di legge, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse ad agire. La definizione del giudizio avviene su questione pregiudiziale e consente la pronuncia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., nonché la compensazione delle spese a norma dell’art. 31, comma 3, c.g.c., restando nulla la relativa statuizione per la gratuità del giudizio pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 149 del 1997, con conseguente aumento dell’età convenzionale ai fini del coefficiente di trasformazione, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze dal collocamento in quiescenza, degli arretrati e degli accessori di legge.

Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione della pensione nei termini richiesti e di essere in procinto di liquidare le somme nella rata di dicembre 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con ordinanza n. 157/2024 il giudice ha disposto l’acquisizione della prova dell’effettiva corresponsione degli importi, che l’ente ha depositato in data 18 dicembre 2024 mediante il cedolino di pensione.

La Motivazione della Corte

Preso atto della concorde richiesta delle parti, il giudice ha verificato il presupposto della definizione: il riconoscimento integrale e il completo pagamento delle somme dovute dall’INPS, comprensive degli accessori di legge, in esito al deposito del ricalcolo pensionistico e della prova dell’avvenuto pagamento. È così venuto meno l’interesse del ricorrente, a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa.

La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, definendo la lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. Il percorso argomentativo si fonda sull’accertamento documentale del pagamento, ritenuto idoneo a dimostrare il sopravvenuto difetto di interesse.

Sulla regolazione delle spese il giudice ha osservato che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su una questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere, richiamando il precedente di Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Ne ha tratto l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con la compensazione delle spese del giudizio.

Quanto alle spese della sentenza, la Corte ha statuito il nulla ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., in ragione della gratuità del giudizio pensionistico. La decisione è stata assunta in composizione monocratica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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