Irregolarità del conto senza ammanco: esclusa la condanna dell’agente contabile di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 8 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di agente contabile prescinde dall’atto formale di nomina: chi, anche di fatto e senza legale autorizzazione, prende ingerenza nella gestione di pubblico danaro ed esegue riscossioni di spettanza dell’amministrazione risponde della propria gestione davanti alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Il giudizio di conto ha per oggetto la verifica della regolarità della gestione: accertato che il conto non è idoneo a rappresentarla in modo veritiero e corretto, il giudice ne dichiara l’irregolarità. La dichiarazione di irregolarità non si traduce automaticamente in condanna: quando l’importo contestato risulta riscosso e riversato, ancorché con reversale imputata all’esercizio successivo, e non si configura alcun ammanco, non sussistono i presupposti per l’addebito. La natura meramente formale delle irregolarità accertate esclude la pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Calabria è investita del giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2019, dei diritti di segreteria e di anagrafe riscossi dall’agente contabile di un ente locale. L’istruttoria del magistrato designato rileva che il conto è inidoneo a rappresentare la gestione in maniera veritiera e corretta: le ricevute di riscossione non risultano prodotte, il regolamento del servizio non è mai stato adottato e l’atto di nomina dell’agente non è reperibile agli atti dell’ente.
Il magistrato istruttore conclude per l’irregolarità della gestione senza il discarico dell’agente, pur non rilevando alcun ammanco. L’agente deposita un nuovo conto in sostituzione del precedente. Il Collegio dispone un supplemento istruttorio per accertare se la nuova gestione sia sovrapponibile a quella originaria; la relazione integrativa conferma l’irregolarità, senza motivare le ragioni per cui la somma di € 236,50 non dovesse essere addebitata a titolo di ammanco. Il Collegio restituisce gli atti al magistrato istruttore, che deposita la relazione conclusiva con i chiarimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla definizione normativa di agente contabile. L’art. 178 del R.D. n. 827/1924 ricomprende tra gli agenti contabili anche coloro che, individualmente o collegialmente, hanno maneggio di pubblico danaro e quanti, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti e riscuotono somme di spettanza dell’amministrazione. Sul piano processuale, l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934 e gli artt. 1 e 137 del d.lgs. n. 174/2016 radicano la giurisdizione contabile sui conti di costoro.
Per gli enti locali, l’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 richiama la disciplina statale: il tesoriere e ogni altro agente contabile con maneggio di pubblico danaro devono rendere il conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti; l’art. 233 disciplina il procedimento di resa del conto e la sua trasmissione alla Corte. Da qui la conseguenza centrale: il difetto di un formale atto di nomina non esime da responsabilità. Il fatto gestorio rilevante per la contabilità pubblica è assimilabile alla negotiorum gestio di diritto comune, sicché chi ha materialmente gestito il denaro pubblico risponde del proprio operato quale contabile di fatto.
Sul merito, il Collegio rileva che la diversità tra i due conti non attiene tanto all’oggetto — entrambi riferibili, in esame sostanziale, al rilascio delle carte di identità elettroniche e dunque ai diritti di anagrafe — quanto al periodo temporale. Il primo conto racchiude gli introiti del 2019; il secondo contempla, per lo stesso esercizio, solo il periodo dal 01.01.2019 al 01.10.2019, con riversamento, nel gennaio 2019, degli importi dell’ultimo trimestre 2018. Si determina così un disallineamento tra riscossioni e riversamenti che ricade sull’esercizio considerato.
Venendo all’asserito ammanco, la relazione conclusiva chiarisce che la somma di € 236,50 è stata oggetto di reversale n. 159 del 4 maggio 2020 ed è stata iscritta sul conto 2020, pur trattandosi di introiti di competenza 2019. Il riversamento, benché imputato all’esercizio successivo, esclude la configurabilità di un ammanco. Non sussistono dunque i presupposti di legge per la condanna dell’agente. Il Collegio dichiara l’irregolarità del conto giudiziale e, avuto riguardo alla natura solo formale delle irregolarità accertate, non dà luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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