Cessazione della materia del contendere e spese nella ricongiunzione contributiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 185 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa dedotta in giudizio sia stata integralmente soddisfatta dall’istituto previdenziale e che la parte ricorrente aderisca a tale esito. Il riconoscimento dei periodi di servizio oggetto di domanda di ricongiunzione onerosa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979, integra la soddisfazione della pretesa e giustifica la declaratoria di cessazione. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio vanno poste a carico dell’INPS, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., in quanto l’istituto avrebbe dovuto provvedere prima della proposizione del ricorso. La liquidazione delle spese e dei compensi di difesa in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avviene con separato decreto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1° settembre 2018, ha chiesto l’accertamento del diritto alla valutazione, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, dei periodi di servizio svolti dal 2 ottobre 1975 al 22 dicembre 1987 quale insegnante supplente, non conteggiati dall’INPS.

Esponeva che tali periodi risultavano annotati nell’estratto conto previdenziale fino al giugno 2020 e non più presenti nell’estratto conto del 21 marzo 2023. Dopo istanza di regolarizzazione e ricorso al Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali rimasto non deciso, adiva la Corte dei conti per la riliquidazione della pensione con decorrenza originaria. L’INPS, costituendosi, chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto riconoscimento di parte dei periodi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha verificato dalla documentazione versata in atti che l’INPS, con provvedimento di riliquidazione, aveva riconosciuto la ricongiunzione di parte dei periodi compresi tra il 1975 e il 1987, per complessivi anni 8, mesi 9 e giorni 5, con un importo da pagare di euro 17.224,90, di cui euro 12.760,75 già corrisposti ed euro 4.464,15 ancora da versare. La ricorrente ha espressamente accettato tale provvedimento.

Su questa base, il Giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La pretesa avanzata risulta infatti soddisfatta dall’istituto previdenziale mediante il riconoscimento dei periodi pregressi di servizio.

Quanto alle spese, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale. L’INPS aveva provveduto alla riliquidazione solo in corso di causa, dopo la proposizione del ricorso: la richiesta di condanna alle spese è pertanto accolta. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono poste a carico dell’INPS e liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Infine, la Corte ha rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Spetta quindi al difensore la liquidazione delle spese e dei compensi di difesa, cui si provvederà con separato decreto ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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