Giudicato previdenziale copre il beneficio del 2,50% e il grado rivendicato (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 183 del 17.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sul rapporto pensionistico copre sia il dedotto sia il deducibile e preclude la riproposizione, in un successivo giudizio, delle pretese che ne costituiscono premessa logica necessaria, ancorché non espressamente enunciate. Il diritto al beneficio stipendiale del 2,50% per infermità ascrivibile alle categorie dalla I alla VI della tabella A, pur attenendo alla progressione stipendiale, presenta riflessi sulla base pensionabile e andava rivendicato nel giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con la conseguenza che la relativa domanda è inammissibile per intervenuto giudicato implicito. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, limitatamente all’inciso “in costanza di rapporto di impiego”, riguarda fattispecie diversa e non incide sul giudicato. È infondata la domanda di riliquidazione fondata su un grado introdotto da normativa successiva al congedo e riservato al personale in servizio all’entrata in vigore del medesimo decreto.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al Corpo Forestale dello Stato con il grado di Ispettore Superiore, è cessato dal servizio per limiti di età il 7 maggio 1999. Con una precedente pronuncia di questa Sezione, passata in giudicato, sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità denunciate, con collocazione in pensione privilegiata di IV categoria della tabella A e decorrenza dal congedo. In esecuzione di quella decisione, un decreto ministeriale ha convertito la pensione ordinaria in pensione privilegiata.

Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico sostenendo che il calcolo avrebbe dovuto tenere conto della sua collocazione in congedo come non idoneo al servizio di istituto, del grado di Ispettore Superiore Scelto e del beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010. Respinta l’istanza con la nota del Comando Unità Forestali, ha proposto ricorso alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice delle pensioni ha ritenuto il ricorso inammissibile e infondato. Sulla prima domanda, relativa alla rideterminazione in ragione della non idoneità al servizio, la Corte ha rilevato che le sentenze n. 157/2008 e n. 391/2010 avevano già riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata percentualistica, con decorrenza dal congedo e interessi e rivalutazione a norma dell’art. 67, quarto comma, del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudizio definito con quelle decisioni presentava identici petitum e causa petendi, con conseguente inammissibilità della domanda sotto il profilo del ne bis in idem.

Quanto al beneficio stipendiale del 2,50%, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, comprese le premesse logiche necessarie della decisione, come affermato da Cass. civ. sez. II n. 16 del 2020. Il riconoscimento di quel beneficio, pur attenendo alla progressione stipendiale, presenta riflessi sul rapporto previdenziale e doveva essere rivendicato nel giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, definito con sentenza passata in giudicato. La questione è dunque assorbita dal giudicato implicito formatosi sulla sentenza n. 157/2008, in linea con Cass. civ. sez. lav. n. 9545 del 2008 e n. 21032 del 2006.

La Corte ha inoltre escluso che la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2024, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1801 limitatamente all’inciso “in costanza di rapporto di impiego”, possa incidere sulla fattispecie. Tale decisione ha inteso eliminare gli effetti negativi connessi alla tempistica del riconoscimento delle infermità, impedendo che la concessione dei benefici dipendesse dall’ottenimento del provvedimento conclusivo prima del congedo, e riguarda quindi una ipotesi diversa.

Sulla seconda domanda, relativa al grado di Ispettore Superiore Scelto, la Corte ha osservato che tale qualifica è stata introdotta dall’art. 11 del d.lgs. n. 87/2001, in data successiva al congedo, e che ai sensi dell’art. 30, quinto comma, del d.lgs. n. 87/2001 gli scatti aggiuntivi e la denominazione si applicano solo al personale in servizio all’entrata in vigore del decreto. La pretesa è pertanto infondata. In via ulteriore, la Corte ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, spettando al giudice amministrativo la cognizione sul riconoscimento di un diverso trattamento giuridico-economico in sinallagma con il rapporto di impiego. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’INPS, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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