Danno erariale per garza dimenticata: riduzione al 30% e assoluzione (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 120 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale indiretto conseguente a transazione stipulata dall’ente sanitario con il paziente danneggiato, al giudizio di responsabilità per colpa grave del sanitario che abbia concorso alla malpratica si applica la riduzione obbligatoria del danno al 30% prevista dall’art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994, come introdotta dalla legge n. 1/2026, anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 24/2017. Il rinvio contenuto nell’art. 9, comma 5, della legge n. 24/2017 all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 costituisce rinvio “dinamico” e impone l’applicazione della normativa generale sopravvenuta. In materia di colpa grave, la mera allocazione formale dei ruoli all’interno dell’equipe chirurgica non è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità dell’infermiere di sala quando le dichiarazioni rese da altro operatore siano sfornite di ulteriori riscontri probatori, atteso l’interesse di chi le rende a riversare su altri la responsabilità della dimenticanza.
Il Fatto
A seguito della richiesta risarcitoria presentata da una paziente che aveva riportato lesioni per il riscontro di una garza chirurgica dimenticata in addome in occasione di un parto cesareo, l’Azienda USL di Modena aveva definito la controversia con un accordo transattivo, liquidando alla danneggiata la somma di euro 55.764,28. L’ente aveva quindi presentato denuncia di danno erariale alla locale Procura contabile, la quale aveva contestato la colpa grave all’intera equipe chirurgica, quantificando quote di danno differenziate in ragione del ruolo rivestito da ciascun operatore.
L’invito a dedurre era stato notificato al primo chirurgo, al secondo chirurgo e alle due infermiere, una delle quali, la strumentista, aveva provveduto al pagamento integrale della quota contestata prima dell’udienza. Il primo chirurgo era stato ammesso al giudizio abbreviato con separato decreto, mentre nei confronti del secondo chirurgo e dell’infermiera di sala il giudizio era proseguito dinanzi alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia del secondo chirurgo e della strumentista, non costituitisi nonostante la regolarità delle notifiche eseguite a mezzo PEC, e la cessazione della materia del contendere per la strumentista, avendo ella versato l’intero importo richiesto prima dell’udienza di discussione.
Quanto alla posizione dell’infermiera di sala, la Corte ha disatteso l’eccezione di nullità parziale della citazione per difetto di corrispondenza tra la quota contestata nell’invito a dedurre (euro 3.882,14) e quella maggiorata richiesta in citazione (euro 5.823,21). L’aumento derivava dalla scelta della Procura di suddividere in quote uguali tra la strumentista e l’infermiera di sala la quota di danno individuata nell’invito a carico di altra operatrice, la cui posizione era stata archiviata. Il fatto contestato, ossia la colpa grave, era rimasto identico tra le due fasi, sicché nessuna menomazione del diritto di difesa poteva configurarsi, trattandosi di mera ipotesi accusatoria destinata a trovare conferma in citazione, come consentito dall’art. 87 c.g.c. alla luce degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti dalle controdeduzioni.
Nel merito, la Corte ha reputato infondata la domanda nei confronti dell’infermiera di sala, rilevando che la sua posizione era del tutto analoga a quella dell’operatrice archiviata: entrambe avevano svolto un ruolo marginale ed equipollente rispetto alla strumentista, la quale era formalmente incaricata della verifica degli strumenti. Le dichiarazioni rese dall’operatrice archiviata, che attribuivano all’infermiera di sala la compartecipazione alla conta delle garze, sono state ritenute sfornite di validi riscontri probatori, atteso l’interesse della dichiarante a far ricadere su altri la responsabilità della dimenticanza.
Per il secondo chirurgo, la Corte ha invece ritenuto pienamente sussistente la colpa grave, per essere egli venuto meno agli obblighi di cooperazione, controllo e pulizia del campo chirurgico gravanti su di lui in qualità di componente dell’equipe. Quanto alla quantificazione, la Corte ha affrontato la questione dell’applicazione del potere riduttivo obbligatorio ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 come novellato dalla legge n. 1/2026, che richiama il comma 1-octies. Superando l’orientamento che esclude l’applicazione della normativa generale ai giudizi di responsabilità medica regolati dalla legge speciale n. 24/2017, la Corte ha ritenuto applicabile la riduzione al 30% a tutti i giudizi di responsabilità medica, sia precedenti che successivi alla legge Gelli-Bianco, in virtù del rinvio dinamico operato dall’art. 9, comma 5, di tale legge all’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. La somma di euro 16.000,00 è stata pertanto ridotta a euro 4.800,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell’esborso, indicata nel 15.2.2023.
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Nota della Redazione
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