Previdenza di guerra, superinvalidità e necessità di accertamento tecnico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 536 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamenti pensionistici di guerra, il giudice contabile, chiamato a decidere sulla richiesta di migliore ascrizione tabellare e di assegno di superinvalidità, può non definire il giudizio e disporre un approfondimento medico-legale quando il materiale probatorio non consente di valutare compiutamente l’ascrivibilità della patologia neuropsichiatrica alla Tab. E. Il giudizio tecnico espresso dall’organo sanitario, sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente, è condivisibile e non è inficiato da vizi motivazionali evidenti ictu oculi. La richiesta di ulteriore accertamento è giustificata dall’esigenza di verificare la persistenza di alterazioni psichiatriche di particolare gravità e la decorrenza dell’eventuale assegno di superinvalidità, in considerazione del periodo in cui la capacità lavorativa è venuta a mancare.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di 1° categoria Tab. A, di assegno integrativo per la prima categoria senza superinvalidità, di assegno per cumulo di 2° categoria con 5/10 della differenza tra prima e seconda categoria e di assegno di cumulo di 6° categoria, ha chiesto il riconoscimento del miglior trattamento di cui alla Tab. E G/3 per l’infermità psichiatrica, alla 1° categoria Tab. A per le infermità dell’apparato osteoarticolare e alla Tab. E G/4 per inabilità totale a proficuo lavoro.

Il ricorrente ha premesso che l’UML presso il Ministero della Salute, con parere del 5.8.2013, non aveva tenuto conto degli analitici rilievi del CTP e che, per tale ragione, il ricorso era stato in parte rigettato in prime cure con sentenza annullata in appello per difetto di motivazione. Il convenuto, costituitosi nelle pregresse fasi, non si è costituito nell’attuale.

La Motivazione della Corte

La Corte contabile esamina la rinnovata CTU versata in atti in data 22/11/2019, la cui motivazione costituisce parte integrante della decisione. Sotto il profilo tecnico, il giudice condivide le conclusioni del consulente in ordine alle patologie non neuropsichiatriche.

Quanto alla cardiopatia sclero-ipertensiva con pregressi episodi di FAP e all’ulcera gastroduodenale, la Corte esclude il nesso causale con il fatto bellico e l’interdipendenza rispetto alle patologie già riconosciute come dipendenti da causa di guerra.

Sulla patologia ortopedica, la Corte ritiene corretta l’ascrizione operata dall’UML alla prima categoria della Tab. A, voce n. 8, trattandosi di anchilosi di flessione del gomito destro con perdita funzionale dell’avambraccio e non di perdita, anche solo funzionale, di tutto l’arto superiore destro. L’artrosi cervicale e la lesività del polso sinistro, quali infermità concorrenti e coesistenti, risultano più che equamente ascritte nel loro complesso alla 7° categoria della Tabella A.

Il giudizio tecnico, in parte qua, è condivisibile e non si ravvisano vizi motivazionali evidenti ictu oculi che ne inficino l’attendibilità, essendo sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente. Il ricorso, in relazione a tali patologie, è pertanto disatteso.

Quanto alla patologia neuropsichiatrica, letti i certificati medici del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli del 18.5.2007 e del 18.6.2013, dai quali emerge la persistenza di alterazioni psichiatriche di particolare gravità che hanno inciso sull’esistenza del ricorrente e sulla capacità lavorativa, la Corte reputa opportuno un ulteriore approfondimento per valutare se la patologia sia suscettibile di migliore ascrizione. Dispone quindi acquisirsi, a cura del medesimo Dipartimento, valutazione medico-legale sull’eventuale ascrivibilità alla Tab. E ai fini dell’assegno di superinvalidità, con indicazione della decorrenza, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione. Spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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