Cessata la materia del contendere per accordo che consente la realizzazione della stazione radio base (TAR Puglia n. 8 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere pronunciata quando la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’accordo intervenuto tra le parti che consenta la realizzazione dell’impianto richiesto integra gli estremi di tale ipotesi, giustificando la declaratoria di improcedibilità del ricorso. In presenza di richiesta in tal senso espressa dalla ricorrente, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Villa Castelli aveva rigettato l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una Stazione Radio Base multigestore su un’area agricola. Il diniego si fondava sul regolamento comunale che, al fine di garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, escludeva l’installazione degli impianti su strutture sanitarie e aree similari entro una distanza di 500 metri.
Con ordinanza cautelare, il Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione, ritenendo sussistente il fumus boni iuris per l’avvenuta formazione del silenzio-assenso ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata nel 2021. Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo che consentiva la realizzazione dell’impianto; la società ricorrente depositava quindi dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione della materia del contendere postula che la parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio. Tale evenienza ricorre quando l’interesse sostanziale azionato risulti pienamente soddisfatto, indipendentemente dall’esito formale del processo.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha dichiarato espressamente che l’accordo raggiunto con l’amministrazione ha consentito la realizzazione della stazione radio base: l’utilità concreta perseguita con il ricorso è stata, dunque, integralmente conseguita. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., senza che residui alcuna questione da decidere nel merito.
Con riferimento alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la richiesta in tal senso avanzata dalla stessa parte ricorrente e la peculiarità dell’esito del giudizio, definito non già su una pronuncia di merito ma in ragione del sopravvenuto accordo tra le parti.
Nota della Redazione
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