Carta elettronica docenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 222 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accertato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, è suscettibile di attuazione attraverso il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, l’Amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. La nomina del commissario ad acta integra misura sufficiente a garantire l’attuazione della pronuncia, con la conseguenza che la penalità di mora deve essere negata quando la crisi della finanza pubblica e la mole del contenzioso seriale integrino le altre ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Due docenti hanno agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso aveva accertato il loro diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di complessivi 4.000,00 euro in favore dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ne hanno allegato il passaggio in giudicato e hanno lamentato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Hanno quindi chiesto l’attivazione delle rispettive Carte con l’accredito delle somme oggetto di condanna, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il giudice amministrativo verifica la sussistenza dei presupposti. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, per effetto del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la sentenza è passata in giudicato come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorso è accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, attivando a favore di ciascun ricorrente la rispettiva Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni, curando l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la norma ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre che l’esecuzione coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, con un procedimento articolato in più fasi, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale di contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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