Nomina del commissario ad acta per la card docenti (TAR Campania n. 4306 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda ex art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. L’ordine di adempimento può essere accompagnato dalla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, e dalla nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, il cui compenso è liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con onere dell’ausiliario di depositare gli atti tramite il processo amministrativo telematico.
Il Fatto
La ricorrente esponeva di aver ottenuto, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6903/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio annuo di € 500,00 tramite la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo, notificato all’Amministrazione, non era stato impugnato, come da certificazione di cancelleria. Tuttavia, il Ministero non aveva provveduto all’esecuzione, sicché la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora e delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm. per l’accoglimento del ricorso: in particolare, la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. La domanda di ottemperanza è stata quindi ritenuta fondata.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, precisando che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato, né condizionato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza, come già affermato da C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), o funzionario delegato. Il compenso sarà liquidato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del medesimo decreto, e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione.
Il TAR ha infine disposto la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo o alla scadenza del termine concesso, e ha liquidato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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