Cessazione della materia del contendere per annullamento del decreto e rimborso del contributo unificato (TAR Marche n. 930 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e dell’adozione di un nuovo decreto satisfattivo degli interessi del ricorrente, il giudice amministrativo compensa le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. In tale evenienza, il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso deve essere rimborsato alla parte, non potendosi disporne la distrazione in favore del difensore antistatario in assenza di prova che il versamento sia stato effettuato da quest’ultimo.

Il Fatto

Un militare dell’Aeronautica ha impugnato il decreto ministeriale dell’11 settembre 2024, con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio di una lesione subita, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, formulato nell’adunanza del 9 settembre 2024. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti, lamentando la mancata riconduzione della patologia alle attività di servizio svolte. I Ministeri della Difesa e dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio, il Ministero della Difesa ha emanato un nuovo decreto, annullando la determinazione gravata e riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della lesione in modo integralmente satisfattivo degli interessi del ricorrente. Con memoria depositata il 3 luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, mentre l’Amministrazione ne ha chiesto la declaratoria con compensazione delle spese.

Il Tribunale ha rilevato che l’annullamento in autotutela del provvedimento e l’emanazione del nuovo atto satisfattivo hanno determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, comportando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura della controversia, involgente profili di discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il cui riesame ha condotto all’esito satisfattivo. Ha invece ordinato il rimborso del contributo unificato versato per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come interpretato dalla giurisprudenza.

Il Tribunale ha infine negato la distrazione della spesa relativa al contributo unificato in favore dell’avvocato di parte ricorrente, che si era dichiarato antistatario, non emergendo dagli atti di causa elementi sufficienti per affermare che il versamento sia stato effettuato personalmente dal difensore. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva, con ordine all’Autorità amministrativa di darvi esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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