Ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 927 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e la richiesta di compensazione delle spese di lite comporta, in mancanza di opposizione delle altre parti, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di giudizio può essere disposta, anche in considerazione della richiesta formulata in tal senso dalla parte ricorrente, quando non siano registrate opposizioni al riguardo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti relativi al rilascio di un titolo unico per lavori di recupero di una porzione di un complesso fieristico, tra cui il parere favorevole espresso in sede di Conferenza di servizi e il successivo titolo autorizzativo. Nel corso del giudizio, con nota depositata in data 21 maggio 2026, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha rilevato che, a seguito della dichiarazione della ricorrente, il Comune di Pesaro aveva preso atto di quanto richiesto, senza sollevare opposizioni. Il Collegio ha quindi ritenuto che ricorressero i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
La declaratoria di improcedibilità è stata disposta con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della richiesta formulata dalla ricorrente e della mancanza di opposizioni da parte delle altre parti costituite.
La decisione si fonda sull’accertamento del venir meno dell’interesse alla decisione nel corso del processo, senza che il Collegio sia entrato nel merito delle censure proposte avverso gli atti impugnati. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito processuale consequenziale alla dichiarazione della parte, non essendovi contestazioni sul punto.
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Nota della Redazione
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