Adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sardegna n. 1035 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’adeguamento automatico dei prezzi previsto dall’art. 26 d.l. n. 50/2022 non attiene all’esercizio di un potere autoritativo della stazione appaltante, ma a una pretesa di adempimento contrattuale riguardante il quantum debeatur. L’atto di aggiornamento del corrispettivo, non implicando alcun margine di discrezionalità amministrativa, è atto paritetico, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della causa al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Una società appaltatrice, cui era stato affidato un contratto per l’esecuzione di lavori di copertura di una palestra comunale, proponeva ricorso avverso la determinazione con cui il Comune aveva approvato la relazione di adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022. La società, in sede di trasposizione da ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedeva il riconoscimento di un maggiore importo a titolo di adeguamento prezzi, contestando la misura di quanto liquidato. Il Comune resisteva eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la medesima domanda era stata proposta anche dinanzi al Tribunale civile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022, non si invoca l’applicazione di una clausola contrattuale di revisione del prezzo, bensì l’attuazione di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge. Il giudice ha osservato che la norma, nello stabilire che lo stato di avanzamento lavori è adottato applicando i prezzari aggiornati, elimina ogni margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione, ancorando l’adeguamento a parametri fissi e predeterminati. Tale meccanismo, ha precisato il Collegio, si differenzia dalla revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità è preservare l’equilibrio sinallagmatico del contratto, mentre l’adeguamento ex d.l. n. 50/2022 costituisce una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica.
Proseguendo nell’argomentazione, il giudice ha evidenziato che la fase dell’adeguamento automatico si colloca nella fase esecutiva del rapporto tra stazione appaltante e operatore economico. La domanda della ricorrente, mirando al riconoscimento del corrispettivo sotto il profilo del quantum, attiene a una vicenda privatistica. Non sussistendo alcun potere valutativo dell’amministrazione, l’atto di aggiornamento del corrispettivo deve considerarsi atto pienamente paritetico, inidoneo ad attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Collegio ha infine richiamato i più recenti arresti del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa, che qualificano l’agire dell’amministrazione in tale contesto come attività di diritto comune, imputabile alla stessa nella veste di contraente e non di autorità. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite, stante la natura formale della soccombenza e la recente maturazione della giurisprudenza in materia.
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Nota della Redazione
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