Cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione della sentenza del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3591 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando la parte ricorrente attesti, con nota depositata in giudizio, che l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza da ottemperare nei termini indicati, e la difesa erariale non formuli osservazioni sul punto. In tal caso il giudice è esonerato dallo scrutinio del ricorso. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte vittoriosa e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1275/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, depositata il 19.03.2025, con la quale era stato accolto il loro ricorso nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’amministrazione si era costituita in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nelle more del giudizio di ottemperanza, con nota depositata in data 16.06.2026, i ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati, chiedendo che fosse accertata la cessazione della materia del contendere. La difesa erariale non ha formulato osservazioni sulla dichiarazione degli istanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di dover prescindere dallo scrutinio del merito del ricorso, in ragione della dichiarazione dei ricorrenti circa l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione. L’assenza di osservazioni da parte della difesa erariale ha ulteriormente avvalorato la conclusione che la controversia avesse perso ogni residua utilità, rendendo la cessazione della materia del contendere l’esito processuale coerente con la situazione sopravvenuta.

Il giudice amministrativo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., senza necessità di esaminare le domande formulate nel ricorso per ottemperanza. L’accertamento dell’intervenuta esecuzione ha reso inutile ogni ulteriore statuizione sull’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Quanto al regime delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’esito favorevole per i ricorrenti dovesse essere valutato in base all’esito complessivo della vicenda processuale, considerato che l’esecuzione è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero resistente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti che aveva dichiarato di essere antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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