Porto d’armi e affidamento: irrilevante la mancata convivenza con l’affine pregiudicato (TAR Sicilia n. 1311 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi è subordinata all’accertamento dei requisiti soggettivi di buona condotta e di affidamento sul corretto uso delle armi, previsti dagli artt. 10, 11 e 43 t.u.l.p.s., non sussistendo alcun diritto soggettivo al rilascio o al rinnovo del titolo. Il diniego e la revoca non hanno finalità sanzionatorie, ma cautelari, essendo preordinati alla prevenzione di possibili abusi a tutela della pubblica e privata incolumità: non occorre un abuso obiettivo e accertato, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che comprovino la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi. Ai fini del giudizio di affidamento rileva il contesto socio-familiare e, in particolare, la presenza di affini gravati da precedenti penali di particolare pericolosità, rispetto ai quali è ravvisabile un rischio di condizionamento a prescindere dall’effettiva convivenza o assidua frequentazione. Il precedente rilascio del titolo non genera alcun affidamento tutelabile sul suo rinnovo in perpetuo, essendo il titolo soggetto a un controllo assiduo e continuo che si dispiega proprio all’atto del periodico rinnovo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Catania ha denegato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il diniego si fondava su un duplice ordine di circostanze: due controlli di polizia, in uno dei quali il ricorrente era stato identificato a bordo di un’autovettura insieme a un soggetto gravato da precedenti penali; e i precedenti e pregiudizi di polizia facenti capo ad alcuni affini, tra cui un cognato, il figlio di questi, una cognata e il marito di quest’ultima.
Il ricorrente ha articolato un unico motivo, contestando la violazione e l’errata applicazione degli artt. 11 e 43 t.u.l.p.s., l’insufficienza e la genericità della motivazione, la carenza di istruttoria e l’erronea rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della licenza di porto d’armi, qualificata come autorizzazione di pubblica sicurezza subordinata alla ricorrenza di numerose condizioni soggettive in capo al titolare. Tra queste rilevano la buona condotta e l’affidamento sul corretto uso delle armi. Dall’insussistenza di un diritto soggettivo al porto d’armi discende un’ampia discrezionalità dell’amministrazione procedente nel valutare la sussistenza dei requisiti, ai sensi dell’art. 43, comma 2, t.u.l.p.s.
Il potere di diniego o di revoca non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari, essendo preordinato alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità. Non è quindi necessario un abuso obiettivo e accertato: è sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi.
Su questa base il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia dato contezza delle circostanze da cui emerge la mancanza di affidabilità. La spiegazione fornita dal ricorrente per giustificare l’esito del controllo del 18 dicembre 2021 è rimasta priva di qualsiasi riscontro. Tale circostanza attribuisce rinnovata rilevanza all’episodio del 5 agosto 2016, che ha così perso la sua natura di episodio occasionale.
Il Collegio esclude inoltre qualsiasi lesione dell’affidamento: il precedente rilascio del titolo non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiacce a un controllo assiduo e continuo che si dispiega proprio all’atto del periodico rinnovo, abilitando l’autorità a una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo.
Quanto agli affini, tra essi si annovera un soggetto pluricondannato per reati di particolare pericolosità, tra cui l’associazione a delinquere di stampo mafioso, e più volte sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Rispetto a tale vincolo familiare può predicarsi un effettivo rischio di influenzare il ricorrente, a prescindere dall’effettiva convivenza o assidua frequentazione, potendo sorgere legami di cointeressenza, solidarietà, copertura o quanto meno di soggezione o tolleranza. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare e comprovare l’assenza di qualsiasi potenziale contatto con il predetto affine. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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