Ottemperanza del giudicato e onere istruttorio sulla prova dell’adempimento (TAR Abruzzo n. 340 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione intimata ha l’onere di fornire la prova dell’avvenuto adempimento del giudicato, non essendo sufficiente la mera adozione di un provvedimento che riconosca il credito. Qualora l’amministrazione non documenti l’effettivo pagamento delle somme dovute, il giudice dell’ottemperanza può disporre un adempimento istruttorio, ordinando alla parte pubblica di chiarire se il pagamento sia stato eseguito. Tale ordine deve essere adempiuto in un termine perentorio, con conseguente rinvio a nuova camera di consiglio per la verifica dell’ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il suo diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. In esecuzione del giudicato, la dirigente scolastica aveva adottato un decreto di riconoscimento del credito, quantificando l’importo dovuto per i periodi di servizio prestati.
Ritenendo che l’adempimento non fosse completo, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, al fine di ottenere l’esecuzione integrale della sentenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che l’amministrazione aveva adottato un atto di riconoscimento del debito, ma non aveva fornito alcuna prova in ordine all’effettivo pagamento delle somme in favore della ricorrente. La sola adozione del decreto di quantificazione non integra, infatti, l’adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato, che richiede la concreta soddisfazione del creditore.
Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti dall’Amministrazione sui seguenti profili: l’avvenuto pagamento dell’importo capitale; rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo; il versamento della contribuzione INPS sulla somma dovuta, trattandosi di credito di natura retributiva del lavoratore; il pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio di merito.
In assenza di tali elementi, il giudice dell’ottemperanza non è in grado di verificare se l’esecuzione della sentenza sia stata completata. L’istruttoria disposta assume carattere perentorio: l’amministrazione è stata invitata a provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione a cura di parte.
Il Collegio ha infine disposto il rinvio della causa a una nuova camera di consiglio, fissata per la verifica dell’avvenuto adempimento dell’istruttoria e, conseguentemente, per la valutazione dell’effettiva ottemperanza al giudicato.
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Nota della Redazione
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