Cessione autorizzazione NCC: è attività d’impresa e plusvalenza tassabile (Cass. civ. Sez. V n. 526 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è qualificato dalla legge n. 21 del 1992 come imprenditore, artigiano o privato, e l’attività svolta su autorizzazione a numero chiuso con mezzo proprio integra attività economica organizzata ai sensi dell’art. 2082 cod. civ.. L’autorizzazione, pur non essendo di per sé alienabile, entra nel complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa quale bene immateriale essenziale, e la sua cessione a titolo oneroso, con il veicolo, realizza una plusvalenza che concorre al reddito d’impresa ex art. 86, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986. In presenza di un numero limitato di titoli rilasciati per pubblico concorso, opera la presunzione, salva prova contraria, che le cessioni siano onerose. L’inottemperanza all’invito a produrre documentazione legittima l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973, con presunzioni supersemplici.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggior IRPEF, addizionali e sanzioni, relativo all’anno 2006. La pretesa riguardava la plusvalenza scaturente dalla cessione dell’azienda di esercizio di noleggio con conducente. L’Ufficio quantificava l’entità in 120.000,00 euro con metodo induttivo, parametrando il valore a quello delle licenze taxi, poiché il contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta.
Il contribuente impugnava l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso; la decisione era confermata in appello dalla CTR del Lazio. I giudici di secondo grado ritenevano non configurabile un’impresa nel noleggio con conducente e incongrua la quantificazione della plusvalenza, sottolineando le differenze tra noleggio e licenza taxi. L’Agenzia ricorreva quindi in cassazione con quattro motivi; il contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, dichiarandoli fondati. Il punto di partenza è la legge quadro n. 21 del 1992, che qualifica i titolari di autorizzazione al noleggio con conducente come titolari di impresa artigiana di trasporti o imprenditori privati. L’autorizzazione, insieme al veicolo, costituisce un bene immateriale essenziale del complesso aziendale, indispensabile per l’esercizio dell’attività.
La Corte riconosce che l’autorizzazione, come ogni atto amministrativo, non può essere oggetto di compravendita. Osserva però che l’art. 9 della legge n. 21 del 1992 disciplina il trasferimento su richiesta del titolare, in presenza di condizioni oggettivamente accertabili: titolarità da cinque anni, sessantesimo anno di età, inabilità o inidoneità permanente. In tali casi l’amministrazione comunale è vincolata a operare il trasferimento verso la persona designata con la domanda di volturazione.
Da qui la possibilità di negoziare privatamente le condizioni economiche del trasferimento. Ne consegue che la cessione del bene immateriale, che entra nell’avviamento aziendale, integra la cessione di un bene relativo all’impresa e, se onerosa, realizza una plusvalenza ex art. 86, comma 1, lett. a), TUIR. Il numero limitato di titoli consente di presumere, salva prova contraria, l’onerosità delle cessioni.
Esaminando il quarto motivo, la Corte rileva che il contribuente non ha contestato di non aver dato seguito all’invito a produrre documentazione sulla cessione. Ciò ha legittimato l’Ufficio ad avvalersi dell’accertamento induttivo e di presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In mancanza di dati sul valore di mercato delle autorizzazioni, l’Ufficio poteva parametrare il corrispettivo al valore delle licenze taxi.
Sono invece respinti il secondo motivo, che censura un mancato apprezzamento di fatto, e il terzo, poiché è lecito motivare rinviando ai propri precedenti. Il ricorso è accolto nei motivi primo e quarto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
Nota della Redazione
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