Condono sismico IVA disapplicato per contrasto con il diritto UE (Cass. civ. Sez. V n. 30466 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna che riconosce una riduzione del novanta per cento dell’IVA dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992 ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia orientale, perché contrasta con gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE e con il principio di neutralità fiscale. Né il giudicato nazionale né l’autorità di cosa giudicata possono impedire l’applicazione del diritto dell’Unione, la cui primazia impone al giudice di trarre tutte le conseguenze dalla violazione accertata. La legittimazione del soggetto che riassume il giudizio di rinvio dichiarandosi erede del de cuius, senza indicare il tipo di successione né le modalità di acquisto della qualità, integra accettazione tacita dell’eredità ed è idonea a dimostrarne la legittimazione ad agire.
Il Fatto
Un contribuente, titolare di posizione debitoria per IRPEF, ILOR e IVA relative agli anni 1990, 1991 e 1992, impugnava la cartella esattoriale per oltre cinquantacinquemila euro, invocando la definizione automatica di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 riservata ai soggetti colpiti dal sisma che aveva interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione; la sentenza era confermata in appello con diversa motivazione, sul rilievo dell’integrale soddisfacimento della pretesa per effetto dell’adesione al condono.
La pronuncia d’appello veniva cassata con rinvio da questa Corte, per vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel giudizio di rinvio, riassunto dalla moglie del contribuente, nelle more deceduto, in qualità di erede, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva nuovamente l’appello dell’amministrazione finanziaria, ritenendo che i pagamenti documentati a titolo di IVA e IRPEF superassero la somma dovuta ai sensi del condono e che, all’esito della compensazione con il debito per ILOR, le pretese tributarie fossero estinte. Contro questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato l’eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo il ricorso tempestivo: la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 giugno 2023, il ricorso è stato notificato il 14 giugno 2024, entro il termine lungo di un anno di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., previsto nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009. La disciplina è applicabile alle impugnazioni delle sentenze tributarie per il rinvio dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, e nel caso di specie il termine è rimasto sospeso dal 1° al 31 agosto 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969.
Con il primo motivo l’amministrazione contestava l’omesso accertamento della legittimazione della riassumente, lamentando che i giudici del rinvio non avessero verificato l’idonea documentazione della qualità di erede. Il motivo è stato dichiarato infondato. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo per cui chi riassume il processo dichiarandosi erede del de cuius, senza specificare il tipo di successione né indicare come abbia acquistato la qualità spesa in giudizio, compie atto che, provenendo da soggetto certamente chiamato all’eredità, integra accettazione tacita della stessa ed è idoneo a dimostrare la legittimazione del riassumente (Cass. n. 18294/2024, Cass. n. 6710/2024). In caso di sopravvenuto decesso, anche la costituzione volontaria della vedova può considerarsi forma di accettazione tacita ai sensi degli artt. 474 e 476 cod. civ. (Cass. n. 12780/2003).
Il secondo motivo — la cui ammissibilità è stata affermata trattandosi di questione di diritto europeo rilevabile anche in sede di legittimità — è stato ritenuto fondato. La Corte ha ribadito che nemmeno il giudicato nazionale può impedire l’applicazione del diritto dell’Unione, le cui fonti comprendono le decisioni della Corte di giustizia, vincolanti, dirette e prevalenti sull’ordinamento interno. In questa prospettiva rileva la pronuncia della CGUE, 15 luglio 2015, C-82/14, con cui è stata dichiarata contraria alla sesta direttiva la riduzione del novanta per cento dell’IVA prevista per gli anni 1990-1992: la disciplina non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non garantisce la riscossione integrale dell’imposta.
I giudici del rinvio si sono discostati da tale indirizzo — recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18205/2016, Cass. n. 17563/2018, Cass. n. 9959/2021) — avendo ritenuto applicabile in materia di IVA la riduzione condonistica e facendone derivare, per effetto della compensazione con il credito per le maggiori imposte versate e con il debito ILOR, l’annullamento della cartella. La Cassazione ha pertanto accolto il secondo motivo, respinto il primo e cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, rinviando alla CGT-2 etnea in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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