Autosufficienza del ricorso per cassazione e fatture per operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 525 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando il motivo faccia rinvio agli atti e ai documenti del giudizio di merito senza riassumerne il contenuto o trascriverne i passaggi essenziali, così precludendo alla Corte la verifica della fondatezza della censura. Il principio di autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non impone l’integrale trascrizione degli atti, ma esige l’indicazione puntuale del loro contenuto per le parti di rilievo. È inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., il motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza di appello che abbia confermato la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

Il Fatto

La società ricorrente, insieme a due soci, impugnava l’atto di contestazione relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato la sanzione amministrativa del 25% dei costi fittizi contabilizzati, prevista dall’art. 8, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2012, per l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava legittimo l’atto; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, escludendo la possibilità di stornare le fatture fittizie mediante note di credito in assenza di un’operazione reale. La società e i soci proponevano ricorso per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo mezzo i ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto legge n. 16 del 2012, sostenendo che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato la questione primaria, ossia se la violazione contestata fosse prevista sia dalla legge precedente sia da quella successiva, con conseguente possibilità di applicare il favor rei. Assumevano che la norma non presentasse attinenza con i comportamenti adottati, poiché la rettifica dei ricavi era già avvenuta in sede contabile mediante note di accredito e i dati esposti in dichiarazione erano quelli reali.

La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni della richiesta di cassazione e a consentirne la valutazione di fondatezza, senza necessità di accedere a fonti esterne. Il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, il luogo di produzione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, mediante riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto.

La Corte richiama un indirizzo consolidato (Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469) e, sul tema della specificità dei motivi, la recente Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950, secondo cui l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, né può tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti.

Il principio resta però fermo: i motivi devono indicare puntualmente, per le parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, per consentire al giudice l’esatta comprensione della doglianza e la collocazione del documento nel fascicolo. L’autosufficienza è soddisfatta quando l’indicazione dei documenti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass., 19 aprile 2022, n. 12481); non è rispettata quando il motivo rinvia agli atti allegati senza riassumerne il contenuto (Cass., 1 marzo 2022, n. 6769). Nel caso in esame la società ricorrente non aveva ottemperato a tali oneri, omettendo di trascrivere integralmente l’avviso di accertamento e le dichiarazioni fiscali, la cui mancata riproduzione impediva la verifica dell’idoneità del motivo a incrinare le argomentazioni della decisione impugnata.

Il secondo mezzo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal raffronto tra la norma vigente al momento della violazione e quella vigente alla contestazione. La Corte lo dichiara inammissibile, trovando applicazione l’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude l’impugnabilità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. della sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado (Cass., 18 dicembre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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