Cessione d’azienda, basta l’attitudine potenziale all’esercizio d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 15975 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione di un negozio come cessione d’azienda, assoggettabile a imposta di registro in misura proporzionale e non a IVA, non occorre che il complesso dei beni ceduti permetta l’esercizio attuale dell’attività di impresa: è sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio. Nella nozione tributaria di cessione d’azienda assume rilievo centrale l’elemento funzionale, ossia il legame tra il singolo elemento aziendale ceduto e l’impresa: solo in mancanza di questo legame il bene può ritenersi ceduto autonomamente e l’operazione assoggettata a IVA. In presenza del legame funzionale, l’imposizione non è frazionabile e l’intera operazione negoziale è qualificata come cessione d’azienda. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il controllo del profilo logico-formale e della correttezza giuridica.

Il Fatto

La società contribuente aveva versato l’imposta proporzionale di registro su un’operazione qualificata dall’amministrazione finanziaria come cessione d’azienda. L’operazione aveva a oggetto il trasferimento di un complesso di beni disposto con decreto del giudice delegato, nell’ambito della procedura di concordato fallimentare di altra società, con un terzo assuntore.

La società ha chiesto il rimborso delle somme versate in eccesso, qualificando il negozio come cessione di singoli beni assoggettabile a IVA. Avverso il rifiuto tacito dell’amministrazione ha proposto ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale, che lo ha in parte respinto; la commissione tributaria regionale ha confermato la prima decisione rigettando l’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente le prime due censure, che denunciano la violazione del regime di alternatività tra IVA e imposta di registro e il cattivo governo delle regole probatorie. Il ricorrente sosteneva che i beni trasferiti non integravano un complesso idoneo a consentire l’esercizio autonomo dell’attività di impresa, essendo necessari ingenti investimenti per il rinnovo degli impianti e delle infrastrutture.

Il giudice di merito ha fondato la propria decisione su una pluralità di elementi probatori, tra cui il decreto di cessione adottato nella procedura concordataria, la relazione di stima redatta nell’ambito della medesima procedura e il modulo di richiesta di accordo di sviluppo. Da questi elementi il giudice ha tratto la interdipendenza dei beni trasferiti e la loro attitudine all’esercizio dell’attività di impresa, pur in presenza di necessari interventi di manutenzione e aggiornamento.

La Corte ribadisce che, con il ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, contrapponendone uno difforme. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, che si limita al controllo del profilo logico-formale e della correttezza giuridica. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio, essendo tale attività riservata al giudice di merito.

Nel merito, la Corte enuncia il principio centrale: ai fini della qualificazione di un negozio come cessione di azienda, non occorre che il complesso ceduto permetta l’esercizio attuale dell’impresa, essendo sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio. Sul piano unionale richiama l’art. 19 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di considerare non avvenuta la cessione in caso di trasferimento di universalità di beni, facoltà di cui il legislatore nazionale si è avvalso con l’art. 2, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 633/1972.

La Corte esclude la violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di alternatività posto dall’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, rilevando che l’amministrazione non ha reclamato due tributi, ma ha applicato la sola imposta di registro in capo al cessionario. La quarta censura, infine, è dichiarata inammissibile per non aver il ricorrente assolto l’onere, nelle ipotesi di doppia conforme, di indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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