Motivazione per relationem laconica è apparente e la sentenza è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 15978 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem è valida solo a condizione che i contenuti mutuati dalla sentenza di primo grado siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e che le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Il giudice di appello è tenuto a esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia impugnata con riguardo ai motivi di gravame proposti, previa specifica considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. La motivazione è apparente — e la sentenza è nulla — quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. È nulla, in particolare, la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado quando la sua laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Il Fatto

Il contribuente aveva proposto impugnazione avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef versata sulla prestazione erogata in forma capitale dal fondo di previdenza del personale di un istituto bancario, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha confermato la decisione di primo grado, osservando che essa fosse «pienamente condivisibile», poiché dalla documentazione prodotta emergeva che quanto affermato nel ricorso introduttivo corrispondeva al vero e che quindi doveva essere riconosciuto il credito di imposta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione, non contenendo la pronuncia alcuna indicazione delle censure mosse dal contribuente in primo grado, della motivazione della sentenza di primo grado e delle censure svolte in appello. Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., individuato nella sussistenza di un accordo che prevedeva un incrocio contributivo, dal quale sarebbe derivata l’indeducibilità dei contributi previa applicazione dell’art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917/1986.

La Corte ritiene fondato il primo motivo. Richiamando la propria giurisprudenza, si afferma che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).

Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem, la Corte ribadisce che essa è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., n. 14814 del 2008). Il giudice di appello è tenuto a esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. n. 16612 del 2015), sicché deve considerarsi nulla — in quanto meramente apparente — una motivazione per relationem qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017 e Cass. n. 27112 del 2018).

Nel caso di specie la Commissione regionale ha indicato in modo del tutto generico la materia del contendere, omettendo di riportare ed esaminare le censure specificamente mosse dall’Agenzia nell’appello e limitandosi ad affermare apoditticamente che la sentenza di primo grado fosse «pienamente condivisibile». Tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono di apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello né di verificare le ragioni della conferma. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *