Cessione azienda IVA rileva sostanza economica non limiti probatori registro (Cass. civ. Sez. V n. 1813 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento diretto a qualificare un’operazione economica come cessione d’azienda si fonda su una valutazione globale di tutte le circostanze del caso concreto. Non operano i limiti probatori di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, previsti solo ai fini della determinazione dell’imposta di registro. Né rileva il principio di alternatività di cui all’art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e imposta di registro solo ove sia accertata la debenza dell’IVA. La qualificazione che esclude la cessione d’azienda dall’IVA è legittima anche quando il giudice di merito valorizzi elementi estranei ai singoli atti di trasferimento, dovendosi avere riguardo alla sostanza economica dell’operazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2003, emesso per alcune cessioni immobiliari che l’Ufficio qualificava, nel loro complesso, come cessione di azienda, con conseguente indetraibilità dell’IVA corrisposta al cedente per complessivi euro 1.280.000,00.
La società contribuente impugnava l’atto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, valorizzando una serie di elementi che escludevano la qualificazione come cessione di azienda. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato l’IVA alle due cessioni utilizzando argomenti esterni ai singoli atti di trasferimento.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per assoluta mancanza di specificità delle allegazioni dell’Agenzia, che non riporta i contratti cui si riferisce né la clausola dalla quale evincerebbe la ritenuta cessione di azienda.
Nel merito, il motivo è comunque infondato. La Corte richiama il proprio recente arresto, con cui ha mutato il precedente orientamento in ragione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2022, che aveva giudicato irricevibile una questione pregiudiziale concernente l’interpretazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 perché riguardante un’imposta interna. Secondo tale arresto, l’accertamento diretto a qualificare un’operazione economica come cessione d’azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori dell’art. 20 TUR e non rilevando il principio di alternatività dell’art. 40 TUR, che opera solo ove sia accertata la debenza dell’IVA.
Il collegio condivide tale principio. Ne deriva che la qualificazione compiuta dalla sentenza impugnata delle due cessioni come cessione di azienda, non sottoponibile a IVA, è legittima, anche se la CTR ha valorizzato elementi estranei ed esterni ai singoli atti di vendita. Non trovano applicazione i limiti probatori dell’art. 20 TUR, dovendosi avere conto della sostanza economica dell’operazione posta in essere.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in favore della controricorrente, liquidate avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 2.880.000,00.
Nota della Redazione
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