Nullità della notifica della cartella sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 22801 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della notificazione della cartella di pagamento, derivante dall’omesso inoltro della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, è sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente, che dimostra il raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. La mancata produzione della procura alle liti non costituisce requisito essenziale dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di controdeduzioni nel processo tributario: la sentenza conclusiva è nulla ma non inesistente e, in difetto di tempestiva impugnazione, passa in giudicato. Il soggetto che ha conferito il mandato al difensore in nome e per conto di una persona giuridica non è onerato di dimostrare la propria qualità, se il potere di rappresentanza risulta da atto soggetto a pubblicità legale, salvo tempestiva e specifica eccezione della controparte.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, unitamente al ruolo e all’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2010, deducendo plurimi vizi degli atti e delle notificazioni. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione, condannando la parte privata alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, succeduta ex lege all’agente originario.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, incentrati sulla mancata declaratoria di inammissibilità delle costituzioni delle controparti per vizi di rappresentanza, sulla invalidità della notifica della cartella per omessa raccomandata informativa e sul vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, distinguendo le doglianze relative alla costituzione dell’agente della riscossione originario da quelle concernenti l’intervento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel giudizio d’appello. Quanto alle prime, ha affermato che la procura alle liti non è requisito essenziale dell’atto di citazione e, a fortiori, dell’atto di controdeduzioni, sicché la sentenza è nulla ma non inesistente: in virtù del principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione, la decisione passa in giudicato se non tempestivamente impugnata. Il motivo relativo alla costituzione dell’agente in primo grado è stato ritenuto infondato.

La censura concernente la costituzione dell’agente in appello è stata invece dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non avendo il contribuente indicato il concreto pregiudizio derivante dal vizio dedotto, atteso che la controparte era mero resistente e l’eventuale contumacia non avrebbe comportato l’automatico annullamento degli atti.

Sulle doglianze in tema di notifica della cartella, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il mancato inoltro della raccomandata informativa determina la nullità della notifica, ma tale nullità è sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente, che realizza lo scopo dell’atto. Ha quindi dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specificità, non avendo il ricorrente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, e infondato quello relativo alla motivazione apparente.

Quanto all’intervento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione in appello, la Corte ha escluso l’obbligo di notifica dell’atto di costituzione del successore, non previsto dalla disciplina del processo tributario, e ha ritenuto non onerato il soggetto che ha conferito il mandato di dimostrare la propria qualità, vertendosi in tema di atto soggetto a pubblicità legale. Ha infine rigettato il ricorso, condannando il contribuente alle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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