Accertamento catastale Docfa: la stima del consulente tecnico del Tribunale è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16342 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento catastale concluso con procedura Docfa, l’attribuzione di valore a un compendio immobiliare, effettuata dal giudice di merito sulla base di una perizia di stima redatta da un consulente tecnico terzo rispetto alle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La non vincolatività di una precedente dichiarazione Docfa non implica che il giudice non possa legittimamente basarsi sui medesimi parametri estimativi di una perizia giudiziale, già posti a base di quella dichiarazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di una procedura Docfa, relativo a un complesso immobiliare comprensivo di piscine, palazzetto e parco. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1572/2023, rigettava l’appello dell’Agenzia, confermando la decisione.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre la società contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendoli logicamente e giuridicamente collegati. Con il primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 56 d.lgs. n. 546/1992, deducendo un’omessa pronuncia sulla perizia. Con il secondo e il terzo motivo, prospettava la violazione dell’art. 20 l. n. 1249/1939, dell’art. 1 d.m. n. 701/1994 e dell’art. 28 d.P.R. n. 1142/1949, nonché dell’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014.
La Corte ha preliminarmente escluso la denunciata omessa pronuncia, osservando che la sentenza impugnata aveva effettivamente analizzato la perizia, valutandola attendibile e disattendendo implicitamente i rilievi dell’Agenzia. Il giudice del merito aveva evidenziato che l’attribuzione di valore proposta dalla società poggiava sulle determinazioni di una perizia di stima disposta dal Tribunale in un separato giudizio, redatta da un consulente terzo rispetto alle parti. Inoltre, aveva rilevato che tra la prima Docfa (del 2017) e la seconda (del 2018, oggetto di contestazione) non sussistevano modifiche strutturali, essendosi la seconda limitata a formalizzare lo stralcio catastale di locali servizi.
Quanto alla non vincolatività della prima Docfa, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non si era basata su quella dichiarazione, ma sulla determinazione dei valori della perizia, posti a base sia della Docfa del 2017 sia di quella del 2018. Ha inoltre giudicato logico che la perizia, pur essendo diretta a individuare il valore del complesso sportivo conferito dal Comune e non la rendita catastale, specificasse un parametro estimativo dal quale desumere la rendita.
La Corte ha quindi qualificato le valutazioni del giudice di merito come valutazioni di merito e probatorie, richiamando il principio per cui «sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove» (Sez. 2, ordinanza n. 21187 del 2019). Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto volto a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, richiamando il precedente di Sez. 6-3, ordinanza n. 8758 del 2017. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della società contribuente.
Nota della Redazione
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