Cessione in blocco e usura moratoria: onere probatorio e cumulo (Cass. civ. Sez. I n. 15089 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cessione in blocco disciplinata dall’art. 58 T.U.B., la pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale prova l’esistenza del contratto di cessione, ma non anche la riconducibilità allo stesso dello specifico rapporto controverso. Ove tale inclusione sia contestata, l’onere di dimostrare che il contratto per cui è causa rientra tra quelli ceduti grava sulla banca che eccepisca la propria carenza di legittimazione passiva. In tema di usura, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nel T.e.g.m. non ne preclude l’assoggettamento ai decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. Nel calcolo del tasso soglia non si cumulano interessi moratori e oneri per l’anticipata estinzione.
Il Fatto
Una banca ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia, in totale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo stipulato con il mutuatario quanto alla determinazione degli interessi di mora per ritardato pagamento e agli oneri per l’anticipata estinzione, ravvisando per entrambe le voci il superamento del tasso soglia dell’usura.
Il mutuatario ha resistito con controricorso e ha depositato memoria. La questione approda in Cassazione perché la banca censura sia il riconoscimento della propria legittimazione passiva nonostante la cessione in blocco, sia il criterio di determinazione del tasso soglia applicato dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, comprensiva del mutuo, bastasse a determinare la successione della cessionaria e a invertire l’onere probatorio a carico del mutuatario. La Corte lo dichiara inammissibile: difetta di completezza ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6) e 369, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio, già affermato in Cass. n. 5478/24 e Cass. n. 7388/25, secondo cui nell’ambito dell’art. 58 T.U.B. occorre distinguere la prova della notificazione della cessione — assolta con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — dalla prova della riconducibilità dello specifico credito a quelli individuabili in blocco. Per quest’ultima rilevano le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti, onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria. Ne deriva che, se è contestata l’inclusione del singolo rapporto, l’onere probatorio della banca si estende alla dimostrazione di tale inclusione.
Su questa base la Corte ritiene corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha accertato come oggetto della cessione fossero i soli crediti maturati per effetto dei contratti in portafoglio, restando gli altri effetti negoziabili nella titolarità della cedente. Si tratta di un accertamento in fatto, non replicabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo deduce l’erronea applicazione, nella determinazione del T.e.g.m., del tasso soglia degli interessi corrispettivi anziché di quello previsto per la mora. Anch’esso è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi, fondata sulla cumulabilità nel calcolo del tasso soglia anche degli interessi moratori. La sentenza è conforme a Sez. U. n. 19597 del 18.09.2020, confermata da Cass. Sez. III n. 16526 del 13.06.2024, e la Corte territoriale ha correttamente escluso il cumulo tra interessi moratori e oneri per anticipata estinzione, secondo Cass. Sez. III n. 7352 del 07.03.2022 e Cass. Sez. I n. 23866 del 01.08.2022.
Nota della Redazione
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