Nullità per usura del tasso extra-fido non si comunica al tasso intra-fido (Cass. civ. Sez. I n. 15090 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora siano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra-fido e interessi inferiori a tale soglia per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica alla seconda, pur se entrambe contenute in una medesima clausola contrattuale. Ciascuna pattuizione ha un ambito di applicazione diverso nell’assetto dei rapporti tra banca e cliente e diversi metodi di calcolo del tasso soglia. Ne consegue che è incoerente l’interpretazione che pretenda di far derivare la nullità di una pattuizione dalla rilevata nullità dell’altra. Il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non è in re ipsa: la sua prova presuntiva presuppone la dimostrazione dell’ingiustizia del comportamento contestato.
Il Fatto
Una società in liquidazione, in proprio e quale erede di un terzo nonché nella qualità di liquidatore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa, l’ha condannata in solido con i fideiussori al pagamento in favore della banca della somma di 27.836,37 euro.
La Corte territoriale, all’esito della consulenza tecnica disposta in appello, aveva ritenuto superato il tasso soglia di usura per il solo tasso extra-fido, rientrando invece quello intra-fido entro la predetta soglia, ed aveva escluso che la nullità di una pattuizione potesse comunicarsi all’altra. Il ricorso investe, tra l’altro, la ritenuta tardività delle contestazioni alle conclusioni peritali, la mancata estensione della nullità dal tasso extra-fido a quello intra-fido, il rigetto della domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e l’asserita tardività della domanda di nullità della commissione di massimo scoperto.
La Motivazione della Corte
Sui primi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte esclude la sussistenza dell’error in procedendo. La doglianza processuale, pur formulata con richiamo a una versione non più vigente dell’art. 360 cod. proc. civ., è infondata: la Corte territoriale, dopo aver giudicato inammissibile il motivo di appello per novità, ha comunque esaminato la questione nel merito, sicché la parte ricorrente non ha subito alcun pregiudizio. Il secondo motivo è inammissibile perché la censura è versata totalmente in fatto, pretendendo una riedizione del giudizio di merito senza indicare alcun fatto storico decisivo omesso dal giudice di appello, come richiesto dalla Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7716 del 2024.
Il terzo motivo, da qualificarsi come deducente una falsa applicazione di legge, è infondato. La Corte ribadisce il principio della Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21470 del 2017: le due pattuizioni, quella sul tasso extra-fido e quella sul tasso intra-fido, hanno ambito di applicazione diverso e diversi metodi di calcolo del tasso soglia. Del tutto incoerente sarebbe l’interpretazione che facesse derivare la nullità dell’una dalla nullità dell’altra.
Il quarto motivo è inammissibile là dove lamenta un vizio di motivazione, poiché non coglie la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di deduzione e prova del danno da segnalazione. La Corte richiama la Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 2023, che nega la natura automatica del danno, e la Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29252 del 2024, ammettendo la prova presuntiva. La nullità è rilevabile d’ufficio, ma la parte deve soddisfare gli oneri di allegazione e prova: non basta dedurre di aver subito un danno, occorrendo la prova dell’ingiustizia del comportamento contestato al presunto danneggiante.
Il quinto motivo è inammissibile. La domanda di nullità della commissione di massimo scoperto è del tutto diversa, per petitum e causa petendi, da quella di nullità delle pattuizioni inerenti all’affidamento sul conto, non sussistendo tra esse alcun rapporto di continenza. La Corte rigetta il ricorso e liquida le spese di legittimità in 6.200,00 euro, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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