Imputazione del pagamento e onere della prova del diverso titolo (Cass. civ. Sez. II n. 5597 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee a estinguere il debito dedotto in giudizio, spetta al creditore, che pretenda di imputare quel pagamento all’estinzione di altro debito, la prova delle condizioni di una diversa imputazione. Se la quietanza non contiene alcuna imputazione, né del debitore né del creditore, l’individuazione del debito soddisfatto segue i criteri legali suppletivi dell’art. 1193, secondo comma, cod. civ.; il creditore deve pertanto provare, nei limiti delle preclusioni, l’esistenza di un debito meno garantito ovvero di altro debito con le stesse caratteristiche di quello dedotto per onerosità o data di insorgenza. La ripartizione dell’onere probatorio operata dal giudice di merito in senso contrario integra violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente si era opposto al decreto ingiuntivo ottenuto dal fratello per la restituzione di una somma concessa a titolo di mutuo, eccependo di avere restituito l’intero importo alle scadenze pattuite e producendo alcune quietanze di pagamento. Il creditore aveva contestato che tali quietanze fossero riferibili al credito azionato, collegandole piuttosto a compensi per attività lavorative svolte in suo favore.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo le quietanze riferibili all’estinzione del mutuo. La Corte d’appello, in riforma, aveva respinto l’opposizione: le quietanze, pur provenienti dal creditore, non contenevano alcun riferimento alla somma del mutuo né ai termini di adempimento convenuti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il quinto motivo, con cui si censura l’erronea applicazione del principio di imputazione dei pagamenti. Il ricorrente sosteneva che, una volta prospettata dal creditore l’imputazione a un rapporto economico diverso, su questi incombesse l’onere di provare il credito relativo a quel diverso rapporto.
Il motivo è fondato. La Corte territoriale ha richiamato un principio consolidato, ma lo ha disatteso nella concreta applicazione: ha ripartito l’onere probatorio senza considerare che la quietanza prodotta dal debitore, come essa stessa aveva accertato, non conteneva alcuna imputazione, né del debitore né del creditore.
Il percorso argomentativo muove dalla lettura combinata degli artt. 1193 e 1195 cod. civ. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, pagando, quale debito intende soddisfare. Se il debitore non esercita tale facoltà, la scelta può essere effettuata dal creditore nella quietanza. Se neppure il creditore provvede, operano i criteri legali suppletivi del secondo comma dell’art. 1193: debito scaduto, meno garantito, più oneroso, più antico, ovvero ripartizione proporzionale.
Ne deriva che il debitore può provare il fatto estintivo producendo la quietanza del versamento di una somma idonea a estinguere il debito. In assenza di imputazione, è il creditore che, avendo preteso di riferire il pagamento a un diverso debito, deve provare le condizioni della diversa imputazione secondo i criteri sussidiari. La Corte richiama sul punto numerosi precedenti, tra cui Sez. II n. 1064 del 19.01.2005, Sez. II n. 450 del 14.01.2020, Sez. III n. 31837 del 27.10.2022 e, da ultimo, Sez. II n. 3239 del 2024.
Il primo motivo è infondato: dall’atto di appello risulta devoluta la questione del riesame delle testimonianze e delle quietanze, e il principio di specificità dei motivi di gravame va inteso senza rigori formalistici quando sia stato devoluto il riesame di una domanda rigettata per difetto di prova, potendo il giudice valutare ex novo l’intero materiale probatorio. Il terzo motivo è infondato: la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina nullità, potendo al più integrare difetto di motivazione, in applicazione del principio di non dispersione della prova (Sez. Un. n. 4835 del 16.02.2023). Secondo e quarto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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