Cessione del credito, eccezioni del ceduto solo anteriori alla notifica (Cass. civ. Sez. III n. 25325 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella cessione del credito il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto far valere verso il creditore originario, ma solo se fondate su fatti anteriori alla notifica della cessione. Le vicende successive al trasferimento del diritto incidono su una situazione soggettiva ormai diversa e non sono opponibili al cessionario, salvo che questi ne fosse consapevole al momento della notifica. In caso di doppia conforme di merito è escluso il sindacato sul n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto tra loro diverse. Il motivo che solleciti una diversa ricostruzione della quaestio facti sotto veste di falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è inammissibile. Il ricorso fondato su documenti impone l’onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società aveva ceduto a una banca parte del credito relativo alla vendita di un complesso immobiliare. Il cessionario ottenne un decreto ingiuntivo per la differenza ancora dovuta e la banca propose opposizione, rigettata dal Tribunale.
La Corte d’appello confermò la decisione di primo grado. La banca ricorse per cassazione con sei motivi, contestando in particolare l’opponibilità al cessionario delle eccezioni legate al ritardo nella consegna dell’immobile e dei vizi dell’opera.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della cessione del credito. Il debitore ceduto oppone al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’originario creditore. Tuttavia, se dopo la cessione intervengono fatti incidenti sull’entità, sull’esigibilità o sull’estinzione del credito, la loro efficacia va valutata nella nuova situazione soggettiva determinata dal trasferimento del diritto.
Ne deriva che le vicende successive alla cessione non sono opponibili al cessionario, come nel caso della risoluzione consensuale del contratto (Sez. III n. 9761 del 2005). Nel caso esaminato, alla data del termine contrattuale e anche dopo, non risultavano contestazioni di inadempimento da parte della ceduta. Il perfezionamento della cessione fa perdere al cedente la disponibilità del diritto trasferito.
La Corte affronta poi i profili di tecnica del ricorso. Esclusa l’opponibilità delle vicende posteriori alla notifica, i motivi che contestano la ricostruzione dei fatti sono dichiarati inammissibili. Sul primo motivo opera la preclusione del doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.: il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. non è deducibile e il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse (Sez. 6-3 n. 26097 del 2014; Sez. 2 n. 5528 del 2014).
Le censure sulla prova per presunzioni prospettano mere inferenze probabilistiche alternative e attengono alla quaestio facti, estranea al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Quanto al motivo fondato su documenti, il ricorrente non ha assolto l’onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., individuato dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e precisato da Sezioni Unite n. 8950 del 2022.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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