Opposizione a decreto ingiuntivo, onere probatorio del credito e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 25321 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito di opposizione a decreto ingiuntivo si determina una inversione solo formale della posizione processuale delle parti, con la conseguenza che l’onere di allegare e provare il credito, in punto di an e di quantum debeatur, grava sull’opposta, quale attrice sostanziale della controversia. Il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazioni di legge, solleciti una nuova valutazione delle risultanze di fatto e del materiale probatorio è inammissibile, perché estraneo ai limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. Il motivo con cui si deduca l’omesso esame della mancata contestazione avversaria deve indicare in modo specifico il contenuto della comparsa di risposta e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando puntualmente la genericità o l’assenza di contestazioni sul punto.
Il Fatto
Una banca proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda socio sanitaria territoriale per il pagamento di una somma riferita a fatture relative a forniture di prodotti sanitari e farmaceutici, oltre a ulteriori prestazioni, i cui crediti erano stati ceduti da alcune società fornitrici. Il Tribunale di Milano accoglieva l’istanza ingiungendo il pagamento.
L’azienda sanitaria proponeva opposizione, deducendo l’avvenuto pagamento di parte delle somme, lo storno contabile di altra parte a opera dei fornitori e la contestazione di ulteriori importi, oltre al conteggio errato degli interessi moratori. Il Tribunale revocava il decreto e condannava l’opposta al pagamento di una somma in capitale e interessi. La Corte d’Appello di Milano, disposta una consulenza contabile, accoglieva parzialmente l’impugnazione e riduceva ulteriormente le somme dovute. Avverso tale pronuncia la banca proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’azienda sanitaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente articolava due motivi, entrambi fondati sull’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., lamentando l’omesso esame di fatti decisivi: la determinazione del credito residuo in misura inferiore a quella ritenuta dovuta e la limitazione della quantificazione degli interessi moratori per asserita carenza documentale. La Corte ha trattato congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione.
Il Collegio ha anzitutto ricostruito l’onere di specificazione dei documenti su cui il ricorso si fonda. Quando il ricorso si basa su documenti, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., trascriverne o riassumerne il contenuto, indicare la fase processuale di produzione e il fascicolo di allegazione con relativa indicizzazione. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza costante (Sez. U n. 16887 del 2013; Sez. 6-3 n. 19048 del 2016; Sez. 5 n. 14784 del 2015). Nel caso concreto la ricorrente ha assolto solo l’ultimo onere, con un generico richiamo a copiosa documentazione contabile.
La Corte ha poi rilevato che la censura, pur formalmente diretta a denunciare violazioni di legge, in realtà sollecita una nuova valutazione di risultanze di fatto, non consentita in sede di legittimità. Il giudice di appello aveva analiticamente esaminato le diverse poste contabili, muovendo dagli allegati e indicando per ogni fattura importi, fornitore cedente, somme corrisposte, codici e date di valuta, importi stornati o contestati e residuo credito.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che il motivo con cui si denunci l’omessa considerazione della mancata contestazione avversaria deve indicare il contenuto della comparsa di risposta e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando puntualmente la genericità o l’assenza di contestazioni (Sez. 6-3 n. 12840 del 2017). Nessuno di tali adempimenti risulta espletato.
Sul secondo motivo la Corte ha confermato il principio dell’inversione solo formale delle posizioni processuali nel rito di opposizione, spettando all’opposta fornire prova del credito in punto di an e di quantum. La valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, che ha preso atto dell’impossibilità di quantificare gli interessi per carenza documentale, non integra pertanto l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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