Notifica decreto espulsione in copia non conforme: nullità non sanabile (Cass. civ. Sez. I n. 30408 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, se comunicato all’espellendo in mera copia libera o informale, priva dell’attestazione di conformità all’originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La nullità non è sanata dal raggiungimento dello scopo, principio valido per i soli atti del processo. La formula apposta in calce al decreto che attesta la consegna «in originale o eventualmente in copia conforme all’unico originale» è ambigua e non dà conto delle modalità della notificazione. Il giudice di pace, investito di specifica eccezione, deve accertare se sia stato consegnato l’originale, se l’atto sia stato redatto in doppio originale o se ne sia stata attestata la conformità, dovendosi altrimenti ritenere la nullità non sanabile.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Salerno ha respinto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Salerno per mancanza del permesso di soggiorno. L’interessata ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. L’amministrazione intimata non si è costituita tempestivamente, limitandosi a presentare istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Il giudice di pace non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di nullità del decreto prefettizio, consegnato all’espellenda in copia fotostatica priva di attestazione di conformità all’unico originale.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. A fronte di una specifica eccezione di parte, il giudice di pace si è limitato a rilevare genericamente la conformità a legge desunta dalla firma del Questore e dalla presenza dei mediatori, senza nulla dire sulla notifica.

All’atto in atti è allegata la relata di notifica, che si conclude con una formula attestante che l’atto «è consegnato all’interessata in originale o eventualmente in copia conforme all’unico originale», senza ulteriori specificazioni. Sul punto la Corte richiama un proprio precedente (Cass. 9783/2025) e osserva che si tratta di una formula ambigua, non idonea a dare conto esattamente delle modalità della notificazione: per superarla il giudice deve verificare se è stato notificato l’originale o una copia conforme.

Costituisce principio consolidato che il decreto di espulsione è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, se comunicato in mera copia libera o informale priva dell’attestazione di conformità, e che la nullità non è sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. n. 24119 del 27/09/2019; Cass. 33507 del 17/12/2019; Cass. n. 30177 del 31/10/2023). La Corte precisa poi che l’attestazione non deve provenire necessariamente dal Prefetto, potendo essere eseguita dall’ufficio notificante o dalla Questura (Cass. n. 31928 del 2019), e che la questione resta superata ove il giudice verifichi la consegna dell’originale ovvero la redazione in doppio originale (Cass. 2808 del 2023; Cass. 20013 del 2023).

Nel caso di specie l’ambiguità non è stata superata da alcuno specifico accertamento, essendosi il giudice di pace omesso di pronunciarsi sul punto. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Salerno, in persona di magistrato diverso, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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