NCC, sospensione dell’art. 5-bis e sanzioni per accesso in ZTL (Cass. civ. Sez. 2 n. 11457 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizio di noleggio con conducente, l’art. 5-bis della legge n. 21 del 1992, introdotto dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008, non era in vigore al momento della commissione dell’illecito nell’agosto 2015, poiché l’efficacia delle fattispecie ivi previste era sospesa e prorogata fino al 31 dicembre 2017 dall’art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016. Ne consegue che le sanzioni irrogate sul presupposto della violazione di tale disposizione sono illegittime. Tali fattispecie non abrogano le previgenti ipotesi degli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, che restano vigenti nel periodo di sospensione e possono fondare un distinto illecito amministrativo, il cui accertamento spetta al giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di licenza per il servizio di noleggio con conducente (NCC) rilasciata da un Comune, tra il 18 e il 25 agosto 2015 transitava in zona a traffico limitato e nelle corsie preferenziali del Comune di Roma senza autorizzazione e senza la preventiva comunicazione. Il Comune elevava dieci verbali di accertamento, avverso i quali la società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace.
A sostegno delle sue ragioni la ricorrente deduceva l’illegittimità degli accertamenti, perché le delibere della Giunta Capitolina n. 379/2014 e n. 79/2015 erano state dapprima sospese dal TAR Lazio e poi annullate con sentenza n. 11636/2015. Il Giudice di Pace respingeva il ricorso; il Tribunale di Roma, in appello, confermava il rigetto. La società proponeva allora ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorso espone in modo sufficiente fatti e motivi, sì da consentire l’agile comprensione della materia del contendere.
Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per avere il Tribunale dichiarato inutilizzabile la sentenza del TAR con l’attestazione del passaggio in giudicato, è inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata, dopo quella declaratoria, ha comunque esaminato le statuizioni del giudice amministrativo ed è pervenuta alla conclusione che le delibere erano state annullate solo entro determinati limiti. Il fondamento della pronuncia è dunque il contenuto della sentenza del TAR, non l’esclusione della prova del giudicato.
Il secondo motivo è accolto per quanto di ragione. L’art. 9, comma 3, d.l. n. 244/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell’efficacia già disposta dall’art. 7-bis, comma 1, d.l. n. 5/2009. Poiché l’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 aveva introdotto proprio l’art. 5-bis della legge n. 21/1992, la disposizione non era vigente nell’agosto 2015. Il Tribunale ha quindi erroneamente ritenuto legittime le sanzioni irrogate ai sensi di tale norma.
La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 17541 del 20.6.2023, secondo cui le fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, non abrogano le previgenti ipotesi degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, che restano vigenti. Ne deriva la necessità di verificare in fatto se le condotte integrino un altro illecito amministrativo ai sensi di tali disposizioni nel testo anteriore alla riforma. Il giudice del rinvio dovrà accertare se le condotte violino l’art. 11 e i regolamenti comunali vigenti all’epoca, se le previsioni rispettino il diritto eurounitario e quale incidenza abbiano avuto la sentenza del TAR e le ordinanze di sospensiva.
La Corte dà continuità ai precedenti di legittimità secondo cui l’art. 11, comma 3, va coordinato con il primo comma, che rinvia alla potestà regolamentare dei Comuni: sono pertanto legittimi i regolamenti che condizionino il transito ad autorizzazione preventiva e a ulteriori adempimenti. Il terzo, quarto e quinto motivo restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.
Nota della Redazione
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