Cessione del credito e garanzia autonoma: trasferimento automatico (Cass. civ. Sez. III n. 16962 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La garanzia autonoma, prestata a favore del cedente, si trasferisce automaticamente in capo al cessionario per effetto della cessione del credito, ai sensi dell’art. 58 TUB e dell’art. 1263 c.c., senza necessità di alcuna formalità o annotazione e senza necessità di consenso. La qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia, priva del requisito dell’accessorietà, è irrilevante ai fini del trasferimento. L’eventuale aggravio della posizione del garante costituisce un mero fatto, inidoneo a incidere sulla fattispecie normativa applicabile. In materia di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza della motivazione.

Il Fatto

La banca, quale procuratrice di un istituto di credito, convenne davanti al Tribunale i coniugi garanti chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale con cui era stato conferito il patrimonio. Il garante aveva prestato fideiussione personale in favore di una banca per le obbligazioni della società debitrice, poi ceduta. Il Tribunale accolse la domanda e la sentenza fu confermata in appello.

La Corte d’Appello, per quanto ancora di interesse, rigettò il motivo con cui si chiedeva di accertare che il credito non si fosse trasferito alla cessionaria e ritenne che non fossero stati prodotti gli elementi per valutare la nullità della garanzia. I garanti proposero ricorso per cassazione con cinque motivi; la cessionaria resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti censurarono la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che, a seguito della cessione dei crediti, la garanzia rilasciata dai fideiussori si fosse trasferita automaticamente in capo alla cessionaria in virtù del combinato disposto degli artt. 58 TUB e 1263 c.c., sostenendo che il contratto autonomo di garanzia, privo di accessorietà, non può ritenersi ceduto senza espressa manifestazione di consenso.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto irrilevante la qualificazione della garanzia quale contratto autonomo, poiché ai sensi dell’art. 58 TUB e dell’art. 1263 c.c. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. La sentenza si è conformata al consolidato indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 10555 del 19/7/2002, richiamata dalle successive n. 3319 del 2020 e n. 25491 del 2019, secondo cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile aggravio della posizione del garante, mero fatto inidoneo a incidere sulla fattispecie applicabile.

Con il secondo motivo i ricorrenti dedussero l’erronea interpretazione del contratto di garanzia. Il motivo è inammissibile: esso non prospetta la violazione delle disposizioni sull’interpretazione, ma evoca direttamente una diversa lettura del contratto. Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, appartenente ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza della motivazione (Cass., 3, n. 2465 del 10/2/2015; Cass., 3, n. 14355 del 14/7/2016; Cass. 1, n. 27136 del 15/11/2017).

Con il terzo motivo i ricorrenti prospettarono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il motivo è inammissibile perché non rispetta i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi da Cass. Sez. Un., n. 15698 del 2016 e da Cass. Sez. Un., n. 20867 del 2020: la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo denunciando che il giudice ha dichiarato di non osservare la regola o ha giudicato su prove non introdotte dalle parti, non anche che ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove.

Con il quarto motivo i ricorrenti impugnarono il capo che aveva rigettato l’eccezione di nullità della garanzia. La doglianza non è adeguata sotto il profilo dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, poiché non riporta né il testo della garanzia né quello del provvedimento invocato dalla controricorrente, dando per scontata la conoscenza dei documenti da parte della Corte. Il quinto motivo è un non motivo, privo di specificità. Il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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