Omessa comunicazione dati conducente cade se annullato verbale presupposto (Cass. civ. Sez. II n. 3022 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 126-bis, comma 2, cod. str. per l’omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente presuppone la persistenza dell’illecito contestato con il verbale presupposto. Poiché l’organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione o la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, ove quest’ultima sia annullata viene meno il presupposto della violazione e non può essere irrogata la sanzione per mancata collaborazione. La violazione si configura solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale presupposto: in caso di esito sfavorevole l’organo di polizia deve emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni; in caso di esito favorevole con annullamento del verbale, il presupposto viene meno.
Il Fatto
La proprietaria di un veicolo proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace avverso la sanzione irrogata per violazione dell’art. 126-bis, comma 2, ultima parte, cod. str. per non aver ottemperato all’invito a fornire informazioni sul conducente responsabile di una violazione comportante la decurtazione di punti della patente. L’opposizione era accolta in primo grado e rigettata in appello.
La parte privata ricorre in cassazione con quattro motivi, censurando in particolare l’omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità della sanzione, fondata sull’invalidità della contestazione presupposta, e la mancata ammissione delle prove testimoniali. La pubblica amministrazione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto fondato. Il giudice di appello aveva escluso che il giudice dell’opposizione potesse rilevare d’ufficio eccezioni relative a vizi del provvedimento presupposto, salvo che incidessero sull’esistenza del provvedimento sanzionatorio, ritenendo i relativi fatti allegati solo in appello e dunque estranei all’oggetto del giudizio di primo grado.
La Corte ricostruisce il meccanismo dell’art. 126-bis, comma 2, cod. str., ove si dispone che l’organo accertatore comunichi la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, oppure ancora dopo la scadenza dei termini per i correlativi ricorsi.
Da tale disciplina deriva che, indipendentemente dall’invito rivolto al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta sia oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si dà perdita di punteggio e non si deve applicare la sanzione per la mancata comunicazione. Non è possibile retribuire la violazione dell’obbligo di collaborazione nell’accertamento dell’autore dell’illecito stradale quando quest’ultimo non sussiste più.
La Corte dà continuità all’indirizzo già espresso da Cass. 24012/2022, richiamato dall’interlocutoria n. 22874/2023, secondo cui la violazione si configura solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale presupposto. In caso di esito sfavorevole, l’organo di polizia deve emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni; in caso di esito favorevole con annullamento del verbale, il presupposto viene meno.
Accolto il primo motivo, i restanti sono dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’opposizione è accolta con annullamento della sanzione. La situazione di incertezza giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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