Cessionario credito incentivante non legittimato contro decadenza e tenuto a restituzione (Cons. Stato n. 10361 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare del diritto alla tariffa incentivante è esclusivamente il soggetto responsabile dell’impianto, unico sottoscrittore della convenzione con il GSE. Il cessionario del credito in forza di un negozio di diritto privato è estraneo al rapporto pubblicistico di incentivazione e non è legittimato a impugnare il provvedimento di decadenza, che incide in via diretta e immediata solo nella sfera del responsabile. Il cessionario del credito è tuttavia obbligato, in via solidale con il cedente, a restituire quanto ricevuto dal gestore. La decadenza, che accerta la mancanza ab origine di un requisito essenziale, ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria: il pagamento privo del correlato diritto integra indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e la buona fede dell’accipiens è irrilevante.

Il Fatto

Un soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sottoscriveva nel 2012 con il GSE la convenzione per la tariffa incentivante del terzo conto energia. La società di leasing stipulava poi con il responsabile un contratto di lease back per finanziare la realizzazione dell’impianto e riceveva, mediante cessione notificata al GSE, i crediti relativi all’incentivo a garanzia delle rate. Il gestore accettava la cessione riservandosi di opporre le eccezioni opponibili al cedente.

Nel 2016 il GSE dichiarava la decadenza dall’incentivo, notificata al solo cedente, per artato frazionamento di un unico impianto volto a eludere la procedura di autorizzazione unica. Con successivo provvedimento del 2017 chiedeva alla società di leasing la restituzione degli importi corrisposti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso quanto alla pretesa restitutoria e dichiarava inammissibile l’impugnazione della decadenza. La società proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma il rigetto. Sul primo motivo, relativo alla legittimazione, la Corte ricorda che titolare del diritto all’incentivo è il responsabile dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t), del d.m. 6 agosto 2010. La decadenza incide in via diretta e immediata solo nella sfera di costui, mentre rispetto all’avente causa opera in via mediata e riflessa.

La società appellante non è titolare del diritto all’incentivo, non essendo responsabile dell’impianto né per via originaria né derivata: il beneficio non è trasferibile autonomamente dall’esercizio dell’impianto. In qualità di cessionaria essa è legittimata solo a ricevere il pagamento, mentre la titolarità resta al cedente, secondo lo sdoppiamento tra titolarità ed esercizio richiamato da Cass. sez. II n. 8579 del 29.03.2024. Richiamando la sez. IV n. 8331 del 2019 e l’Adunanza plenaria n. 3 del 2022, la Corte esclude la configurabilità di un interesse legittimo in capo all’avente causa. È inammissibile anche il richiamo all’art. 8 cod. proc. amm., non vertendosi su difetto di giurisdizione ma su carenza di legittimazione.

Quanto alla pretesa restitutoria, la Corte scrutinio la fattispecie sul piano pubblicistico e su quello civilistico. Sul primo, la decadenza costituisce vicenda estintiva pubblicistica ex tunc (cfr. Ad. Plen. n. 18 del 2020): difettava ab origine l’autorizzazione unica regionale per l’impianto frazionato, sicché il GSE era tenuto al recupero verso tutti i destinatari dei pagamenti. L’obbligo ha fondamento ripristinatorio e non sanzionatorio (cfr. sez. III n. 8962 del 2024; sez. II n. 4697 del 2024).

Sul piano civilistico, la fonte del diritto è la legge e il provvedimento di ammissione, mentre la convenzione regola solo i profili patrimoniali. Il pagamento senza diritto integra indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e il contratto di cessione ha ad oggetto un credito ab origine inesistente; la garanzia opera verso il cedente e non verso il GSE (art. 1266 cod. civ.). Irrilevante la restituzione al cedente delle somme ritenute in garanzia, attinente al diverso rapporto di valuta. Nemmeno il legittimo affidamento è tutelato, trattandosi di operatore professionale e di diritto riconosciuto sotto condizione risolutiva legale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *