Ottemperanza al giudicato e competenza dopo la chiusura della gestione liquidatoria (TAR Sicilia n. 2061 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, dopo l’approvazione del rendiconto della gestione da parte dell’organismo straordinario di liquidazione l’ente locale riacquista la competenza a provvedere e ad esso va assegnato il termine per l’ottemperanza. La decisione sul quantum dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 esula dalla giurisdizione amministrativa, anche quando il provvedimento acquisitivo sia adottato dal commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, spettando al giudice ordinario la relativa cognizione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area occupata illegittimamente dal Comune dal febbraio 2004, hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 818 del 20 aprile 2017, passata in giudicato. Quel giudizio aveva imposto all’Amministrazione una triplice alternativa: transigere su base negoziale, restituire i terreni previa riduzione in pristino, oppure acquisire l’area ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, con corresponsione dell’indennizzo e del risarcimento.
Trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni fissato nella sentenza, i proprietari hanno proposto ricorso per ottemperanza avverso la nota della Direzione Lavori Pubblici e il parere del Collegio di Difesa, ritenuti nulli perché violativi del giudicato. Il Comune si è difeso sostenendo la natura endoprocedimentale degli atti e la competenza dell’organismo straordinario di liquidazione, stante la dichiarazione di dissesto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto che il provvedimento di acquisizione sanante non è stato adottato, né sono intervenute altre forme di esecuzione alternativa della sentenza. Il ricorso è pertanto fondato, perché l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia di cui si chiede l’esecuzione.
La questione relativa al quantum — per di più posta in via preventiva, prima dell’adozione del provvedimento acquisitivo — esula invece dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Il principio vale anche quando il provvedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 sia adottato dal commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza, come chiarito dalla Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 4880 del 2019, richiamata dal Collegio.
Sul versante della competenza, il Tribunale individua il momento finale della gestione liquidatoria nell’approvazione del rendiconto da parte dell’organismo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 256 del decreto legislativo n. 267/2000. Dopo tale data non è più possibile imputare alcunché a quell’organo, che dal punto di vista giuridico ha cessato la sua esistenza, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 794 del 2022.
Nel caso di specie il rendiconto è stato approvato il 10 luglio 2025. Ne consegue che è tenuto a provvedere il Comune di Catania, al quale va assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale dell’ente, che provvederà in sostituzione in un ulteriore termine di trenta giorni.
Il ricorso è quindi accolto in parte nei termini indicati e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione sulla questione del quantum, con indicazione del giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm. Le spese seguono la prevalente soccombenza dell’Amministrazione e sono poste per due terzi a suo carico, liquidate in complessivi euro 1.200,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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