Nomina del commissario ad acta a titolo gratuito e ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 2249 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro non ha diritto ad alcun compenso quando sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5 sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, è applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi a tempo determinato, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1965/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, notificata all’amministrazione il 13.08.2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione.

Il titolo azionato riconosceva il diritto all’assegnazione della Carta del Docente, con accreditamento dell’importo di € 1.500,00 oltre interessi legali, quale contributo alla formazione professionale riferito ai contratti stipulati negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto. L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa esecuzione del titolo.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, richiama l’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, con richiamo a plurimi precedenti (TAR Calabria n. 479/2025; TAR Sicilia n. 291/2025; TAR Campania n. 5142/2024; TAR Sardegna n. 983/2023).

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, ord. n. 2039/2019. È stato infine imposto al Commissario il deposito telematico degli atti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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