Incapacità a testimoniare sanata senza eccezione dopo l’escussione (Cass. civ. Sez. III n. 34913 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 cod. proc. civ. sussiste quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 cod. proc. civ., con riferimento alla domanda in concreto conformata. Qualora la parte abbia eccepito l’incapacità e il giudice abbia comunque ammesso ed escusso il teste, la deposizione è nulla ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ., ma l’interessato ha l’onere di eccepire la nullità dopo l’escussione, o nella prima udienza successiva in caso di assenza del difensore, determinandosi altrimenti la sanatoria. Il travisamento della prova non può essere invocato per riproporre nel giudizio di legittimità una ordinaria valutazione di merito.

Il Fatto

Il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo nei confronti del ricorrente per il pagamento di circa ventimila euro, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di un posto barca per due annualità. L’opposizione proposta dal debitore, con domanda riconvenzionale di restituzione di duemila euro, è stata rigettata; la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, censurando la violazione del contraddittorio, l’errata valutazione della capacità a testimoniare, il travisamento delle prove documentali e l’insussistenza dei presupposti del ricorso monitorio. La controricorrente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione degli artt. 24 Cost. e 101 cod. proc. civ. per l’ampliamento del thema decidendum in primo grado, è rigettato. La Corte rileva che il ricorrente non ha spiegato in quale modo l’asserita impossibilità di difendersi si sarebbe concretizzata, tanto più che la questione era già stata oggetto del secondo motivo d’appello: la censura si risolve in un novum inammissibile.

Il secondo motivo tocca il nucleo del principio. La Corte ribadisce che l’incapacità a testimoniare presuppone un interesse personale, attuale e concreto del teste nel rapporto controverso, secondo un orientamento consolidato (Cass. ord. 7171/2024; Cass. ord. 8832/2023). Il profilo è però assorbito dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 9456/2023: se la parte eccepisce l’incapacità e il giudice ammette ed escusse il teste, la testimonianza è nulla ex art. 157 cod. proc. civ., ma l’interessato deve eccepire la nullità dopo l’escussione, o nella prima udienza successiva in caso di assenza del difensore. Nel caso concreto la sanatoria si è verificata, non essendo stata tempestivamente riproposta l’eccezione.

Il terzo motivo, che denuncia il travisamento del documento su cui si fonda il decreto ingiuntivo, è in parte inammissibile perché investe direttamente il merito e in parte infondato. La Corte richiama Sezioni Unite n. 5792/2024, che ha arginato l’uso distorto dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., evitando che la valutazione della prova propria del merito venga trasferita al giudice di legittimità.

Il quarto motivo, relativo alla carenza dei presupposti degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile per radicale genericità, richiedendo una rivalutazione degli elementi probatori. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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