Onere della prova contingentamento contratti a termine spetta al datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28794 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e lavoratori a termine, rilevante ai fini della verifica dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro, è integralmente a carico del datore di lavoro. Il rispetto del limite percentuale di cui all’art. 2 d.lgs. n. 368/2001 non può essere verificato assumendo a riferimento il solo dato del personale in forza mese per mese, poiché ciò condurrebbe a computare più volte il medesimo contratto o a non conteggiare illegittimamente i contratti di più breve durata. I dati comparati devono essere omogenei e occorre aver riguardo ai contratti a termine stipulati nel periodo da scrutinare. È infine riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione sull’opportunità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Una lavoratrice ottiene dalla Corte d’appello di Roma la declaratoria di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una compagnia aerea, con decorrenza dal 30 maggio 2010, e la condanna della società al ripristino della funzionalità del rapporto. La Corte territoriale aveva ritenuto superata la percentuale del 15% fissata dall’art. 2 d.lgs. n. 368/2001, assorbendo ogni ulteriore motivo d’appello.

La società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dolendosi della violazione dei principi in materia di onere della prova, dell’omessa disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio e dell’interpretazione della clausola di contingentamento. La lavoratrice è rimasta intimata, non avendo svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto, per priorità logica, il terzo motivo, incentrato sull’art. 2697 cod. civ. La società sostiene che la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta violazione della percentuale al momento della costituzione del rapporto.

Il motivo è manifestamente infondato. Secondo un orientamento consolidato, richiamato in una lunga serie di precedenti — da Cass. n. 839 del 2010 fino a Cass. n. 5595 del 2023 — la prova dell’osservanza della clausola di contingentamento grava integralmente sul datore di lavoro. La sentenza impugnata è conforme a tale indirizzo.

Il primo motivo è pure infondato. La Corte ribadisce che i dati da comparare devono essere omogenei (richiamando Cass. n. 21678/2019 e Cass. n. 12694 del 2024): occorre fare riferimento ai contratti a termine stipulati nel periodo da scrutinare e non al numero dei contratti esistenti nello stesso arco temporale. Il dato del personale in forza mese per mese nulla aggiunge di decisivo, poiché porterebbe a computare più volte il singolo contratto o a non conteggiare illegittimamente quelli di più breve durata. La Corte distrettuale ha quindi correttamente ritenuto inconferente il rilievo della società, secondo cui in nessun mese del 2010 sarebbero stati assunti a termine più di 1.439 unità, pari al 15% di 9.593, restando irrilevante che la soglia fosse stata superata sommando i lavoratori assunti nell’intero anno.

Il secondo motivo è infine inammissibile. La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui motivazione sul diniego può essere anche implicitamente desunta dal complesso delle argomentazioni. In accoglimento della proposta, il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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