Sanzioni Consob agli esponenti aziendali (art. 190-bis TUF): responsabilità personale solo per violazione di doveri propri, illecito di pericolo e natura non penale (Cass. civ. 24110/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, sentenza n. 24110/2026, pubblicata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 7494/2022) — pubblica udienza del 9 luglio 2026, Presidente Enzo Vincenti, Relatrice Cristina Amato.
Il principio di diritto
In tema di sanzioni Consob per violazione della disciplina degli intermediari, l’art. 190-bis TUF configura, rispetto alla responsabilità dell’ente ex art. 190 TUF, una responsabilità personale aggiuntiva degli esponenti aziendali e del personale, subordinata non a un automatismo da qualifica, ma all’accertamento che l’inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri (o dell’organo di appartenenza) e che ricorra una delle condizioni tipizzate dalla norma. La fattispecie, posta a presidio della tutela degli investitori e del mercato, integra un illecito amministrativo di pericolo: non richiede la prova di un danno patrimoniale concretamente verificatosi, bastando l’idoneità potenziale della condotta a pregiudicare l’interesse protetto, mentre il danno eventualmente prodotto rileva, semmai, ai fini della quantificazione della sanzione. Tali sanzioni hanno natura amministrativa e non sostanzialmente penale, difettando un’afflittività tale da assimilarle a quelle in materia di abusi di mercato, sicché non operano le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU; grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689 del 1981, l’onere di provare di avere agito senza colpa.
Il fatto
La Consob aveva irrogato a un esponente aziendale di una banca una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, ai sensi dell’art. 190-bis TUF, per violazione a titolo di colpa dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza (art. 21, comma 1, lett. a, TUF). La vicenda traeva origine dalla riassegnazione del portafoglio clienti di un ex consulente radiato e da erogazioni anomale, disposte in violazione delle prescrizioni delle funzioni di controllo, nei periodi in cui l’incolpato ricopriva le cariche di Head of Sales Network e poi di Amministratore Delegato. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’opposizione; l’interessato ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Presupposti dell’art. 190-bis TUF e natura dell’illecito (primo motivo)— infondato. Secondo un sistema a “doppio binario”, la persona giuridica è il destinatario ordinario della sanzione, mentre la persona fisica può essere sanzionata solo al ricorrere dei presupposti specifici: inosservanza di una disposizione richiamata, riferibilità a doveri propri e almeno una delle condizioni tipizzate (incidenza rilevante sui profili di rischio o grave pregiudizio per investitori e mercato). Il “grave pregiudizio” non deve essere provato in concreto, trattandosi di illecito di pericolo posto a tutela del rischio astratto: basta la potenziale pericolosità della condotta.
Natura penale e principio di legalità (primo e secondo motivo)— infondati. In continuità con l’orientamento sulla disposizione “gemella” (art. 190 TUF), si esclude la natura sostanzialmente penale delle sanzioni, non equiparabili per tipologia e severità a quelle per manipolazione del mercato: non si pone, quindi, un problema di compatibilità con l’art. 6 CEDU. L’art. 21, comma 1, lett. a), TUF ha contenuto precettivo idoneo a fondare la sanzione, integrando un illecito di “mera trasgressione” ancorato a un giudizio di colpevolezza normativo, con limitazione dell’indagine alla suitas della condotta inosservante.
Quantificazione della sanzione (terzo motivo)— inammissibile. La censura sollecita una rivalutazione nel merito delle emergenze probatorie, preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione all’interno di una cornice edittale amplissima (da 5.000 a 5 milioni di euro), valorizzando la durata della condotta e il ruolo rivestito; resta estranea ai parametri oggettivi dell’art. 194-bis TUF la comparazione con il trattamento sanzionatorio inflitto ad altri soggetti.
Esito: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (euro 4.200,00 per compensi, oltre esborsi e accessori); dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Coordinate per il contenzioso sulle sanzioni Consob agli esponenti aziendali. Primo: la responsabilità personale ex art. 190-bis TUF non discende automaticamente dalla carica, ma richiede la violazione di “doveri propri” e una delle condizioni tipizzate; la difesa deve concentrarsi su questi elementi, non sulla mera posizione ricoperta. Secondo: trattandosi di illecito di pericolo, è inutile invocare l’assenza di un danno concreto agli investitori, che rileva solo sulla misura della sanzione. Terzo: la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689 del 1981 ribalta l’onere probatorio sull’incolpato, che deve dimostrare di avere agito senza colpa. Quarto: la natura amministrativa (non penale) della sanzione esclude l’applicazione delle garanzie penali CEDU. Sul quantum, gli spazi in cassazione sono minimi: la congruità è apprezzamento di merito, e la comparazione con altre posizioni sanzionatorie è estranea ai parametri di legge.