Segnalazione in Centrale dei Rischi contestata: senza la visura agli atti il ricorso è destinato al rigetto (ABF Milano 4699/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4699 del 26 maggio 2026 (seduta 19 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Abate
I fatti
La società cliente, dopo aver richiesto un allungamento della scadenza di un finanziamento per 36 mesi, scopriva di essere stata segnalata “a sofferenza” in Centrale dei Rischi. Contestava inoltre l’addebito di 9.094,48 euro a titolo di oneri di rinegoziazione di un mutuo chirografario, sostenendo che tale costo non fosse stato pattuito. Chiedeva la rettifica delle segnalazioni, l’azzeramento della commissione e un risarcimento del danno da esse derivato.
L’intermediario non si costituiva nel procedimento, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso.
La decisione
Il Collegio osserva preliminarmente che l’accordo di rinegoziazione risultava sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società, che la clausola relativa alla commissione contestata non rientra fra quelle soggette ad approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 c.c., e che dal riscontro al reclamo emergeva anzi che la commissione pattuita (0,5% del capitale residuo) fosse più favorevole rispetto a quella prevista nel contratto originario (1,5%). La domanda di azzeramento della commissione viene quindi respinta, trattandosi di un costo corrisposto in virtù di un accordo validamente sottoscritto.
Quanto alla segnalazione in Centrale dei Rischi, il Collegio ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui l’onere di provare l’effettiva esistenza e le caratteristiche della segnalazione contestata grava sul cliente, che deve produrre la relativa visura: in sua assenza, il Collegio non può verificare il tipo di segnalazione, la data di prima iscrizione né l’attuale sussistenza della stessa (richiamando i propri precedenti nn. 4198/2024 e 4281/2023). Quanto al mancato preavviso di segnalazione lamentato dalla ricorrente, il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4519/2023, secondo cui l’omissione del preavviso ex art. 125, comma 3, TUB non incide sulla legittimità della segnalazione, ma può dare luogo soltanto a tutela risarcitoria. Anche su questo punto, tuttavia, la domanda di risarcimento resta priva di allegazioni specifiche sulla natura e sull’ammontare del danno.
L’onere di provare l’effettiva esistenza delle segnalazioni contestate in Centrale dei Rischi grava sul cliente, che deve produrre la relativa visura: in assenza di tale prova, il ricorso volto alla cancellazione della segnalazione non può essere accolto, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle doglianze.
L’esito
Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Perché questa decisione conta, in pratica
Contestare una segnalazione in Centrale dei Rischi richiede, prima di tutto, di produrre la visura che attesti l’esistenza e le caratteristiche della segnalazione: senza questo documento, l’ABF non ha modo di verificare la fondatezza della doglianza, per quanto plausibile possa apparire. E se la commissione contestata è stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, contestarne genericamente la pattuizione non basta a ottenerne la restituzione.