Cessione in blocco dei crediti bancari: prova e legittimazione del cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 2511 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco di crediti da parte di istituti bancari ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1992, la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l’esistenza della cessione né l’inclusione dello specifico credito nell’operazione. La mancata iscrizione della cessione nel registro delle imprese non incide sulla fattispecie traslativa, perché l’adempimento è estraneo alla sua perfezione e serve solo a escludere l’efficacia liberatoria del pagamento a terzi. La prova della cessione è libera e può essere data anche mediante le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato, se sufficientemente precise da ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli ceduti.
Il Fatto
La vicenda origina dall’opposizione proposta da due debitori contro il precetto con cui una banca intimava il pagamento di una somma complessiva, di cui una parte per rate insolute e il resto per residuo capitale, in forza di un contratto di mutuo fondiario. Gli opponenti contestavano l’esercizio del recesso e la comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, deducendo che il capitolato allegato al mutuo richiedeva il mancato pagamento di più di una rata.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, escludendo la risoluzione ma riconoscendo la legittimità della decadenza. La Corte d’appello, su gravame della banca, riteneva preliminarmente che la società cessionaria, intervenuta in appello, non avesse provato la cessione della posizione creditoria, non risultando l’operazione iscritta nel registro delle imprese. Avverso tale pronuncia la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la ritenuta carenza di prova della legittimazione sostanziale della cessionaria. La Corte distingue tre questioni autonome: la prova dell’avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa; la prova che la cessione riguardi la specifica posizione creditoria controversa; l’efficacia della cessione verso i debitori ceduti ai fini dell’art. 1264 cod. civ.
Richiamando propri precedenti (Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 22151/2019, Cass. n. 5997/2006, Cass. n. 20495/2020), il Collegio afferma che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notifica, ma non prova l’esistenza della cessione; e che la parte che agisce quale successore a titolo particolare ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione. Tuttavia, quando l’esistenza del contratto di cessione non è contestata e si discute solo dell’inclusione dello specifico credito, le indicazioni contenute nell’avviso possono costituire prova adeguata, se sufficientemente precise.
Nel caso concreto la Corte d’appello aveva ancorato la carenza di prova all’assenza dell’iscrizione nel registro delle imprese, cioè a un adempimento privo di funzione costitutiva o probatoria del negozio. L’iscrizione è estranea alla fattispecie traslativa e rileva solo per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento a terzi. La censura è dunque fondata, ma non conduce alla cassazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo, relativo all’asserito ampliamento della causa petendi nel precetto, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente lamentava che il giudice di merito non avesse considerato la diffida precedente il precetto, ma non ne localizzava né riproduceva il contenuto, in violazione degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. La Corte ribadisce che grava sul ricorrente l’onere di indicare in quale atto processuale la circostanza sia stata dedotta e di riprodurne il contenuto documentale.
La sentenza è quindi confermata con diversa motivazione sul punto della legittimazione della cessionaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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