Conto corrente bancario, estratti conto incompleti e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 17151 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna parte sia onerata della prova della propria pretesa. In assenza di elementi che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, e di allegazioni che rendano pacifica l’esistenza di un credito o di un debito di certo importo, deve procedersi alla determinazione del dare e avere con riguardo al periodo successivo documentato, azzerando il saldo iniziale del primo estratto conto prodotto. L’assenza di estratti conto iniziali o intermedi non impedisce al giudice di valutare il fondamento della domanda, se la lacuna è colmabile con altri elementi di prova o con la condotta processuale delle parti, nel rispetto della distribuzione dell’onere probatorio. Si tratta però di valutazione riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale.

Il Fatto

La società correntista aveva intrattenuto con la banca due rapporti ultratrentennali di conto corrente, con affidamenti, aperture di credito e connessi conti anticipi, uno dei quali ancora aperto e l’altro chiuso nel 2006. Convenuta la banca davanti al Tribunale di Vasto, la società chiedeva accertarsi la nullità delle clausole su interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale, con rideterminazione dei saldi e condanna alla restituzione.

Il Tribunale rigettava la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio: la parte attrice non aveva depositato i contratti di conto corrente né la serie completa degli estratti conto. La Corte d’appello dell’Aquila confermava, escludendo che la lacuna potesse colmarsi con l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. o con la richiesta ex art. 119 TUB, essendo la banca tenuta a conservare la documentazione solo per dieci anni. La società ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che, esclusa la validità delle pattuizioni su interessi ultralegali o anatocismo, la carenza documentale non paralizza di per sé la domanda di ripetizione: il giudice può giudicare sufficienti gli estratti conto prodotti, avvalersi di altra documentazione oppure procedere all’azzeramento del saldo iniziale. Richiama sul punto Cass. n. 11735 del 2024 e Cass. n. 22290 del 2023, che ammettono la ricostruzione dei saldi con mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete.

La Corte enuncia così i tre criteri: (a) l’esclusione della validità delle pattuizioni illegittime; (b) la colmabilità della lacuna con altri elementi di prova o con la condotta processuale, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.; (c) la coerenza di tali elementi con la distribuzione dell’onere probatorio, senza ribaltarlo su una parte.

Tali valutazioni spettano però al giudice di merito, che può avvalersi di un consulente tecnico contabile, e non sono censurabili in legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale, come precisato da Cass. n. 8914 del 2025. Nella specie la censura deborda nel merito; inoltre la ricorrente non ha contestato la ratio della sentenza, fondata sull’incompletezza degli estratti conto. Resta assorbita la questione sulla forma scritta dei contratti degli anni ottanta.

Il secondo motivo è infondato. Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni, ex art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, può esercitarsi in giudizio con l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., purché la documentazione sia stata prima richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione. La Corte richiama Cass. n. 24641 del 2021, Cass. n. 12993 del 2023 e Cass. n. 23861 del 2022, precisando che l’ordine di esibizione resta circoscritto alla documentazione infradecennale. Poiché nel caso l’istanza era stata formulata contestualmente all’introduzione del giudizio, l’ordine era correttamente limitato al decennio anteriore.

Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei primi due. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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