Querela di falso e mancata impugnazione integrale della ratio: l’inammissibilità in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 20367 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censuri integralmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un presupposto di fatto che risulta contrastante con l’accertamento del giudice di merito, senza che sia possibile lo scrutinio del motivo per la mancata riproduzione della decisione di prime cure ai sensi dell’art. 366 c.p.c. Il vizio di motivazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile in Cassazione solo nei limiti del cosiddetto “minimo costituzionale”, ovvero in caso di motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Il giudice di legittimità può riqualificare il vizio prospettato dal ricorrente, convertendo un’erronea indicazione della norma processuale in un diverso error in procedendo, ma tale riqualificazione non elide l’eventuale inammissibilità del motivo. La querela di falso è ammissibile se il querelante indica sia gli elementi della falsità sia le prove della stessa, senza che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio equivalga automaticamente a prova della falsità.
Il Fatto
La società, nuova denominazione di un istituto di credito, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Napoli. Il giudice di prime cure, accogliendo la querela di falso proposta da due clienti, aveva dichiarato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili a uno di essi e riferite a una serie di ordini finanziari oggetto di contestazioni, sulla base di una consulenza tecnica grafologica.
La Corte territoriale, nel confermare la decisione, aveva ritenuto la querela ammissibile, osservando che il querelante è abilitato all’impugnativa di falso in ogni stato e grado del giudizio, con l’unica preclusione dell’intervenuto giudicato. La società ricorrente, con tre motivi, aveva dedotto la violazione dell’art. 221 c.p.c. in relazione alla presunta inattendibilità della CTU eseguita su fotocopie, la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per la mancata motivazione sulla dichiarata apocrifia delle firme e la violazione dell’art. 221, secondo comma, c.p.c. per l’erronea ammissibilità della querela di falso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato la mancata prova della notifica del ricorso alle altre parti del giudizio di gravame, ma ha ritenuto di non disporre l’integrazione del contraddittorio in ragione dell’infondatezza prima facie del ricorso, richiamando il principio della ragionevole durata del processo di cui agli artt. 175 e 127 c.p.c.
Nel merito, la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile nel complesso dei motivi. Il primo motivo è risultato inammissibile perché non censurava integralmente la ratio della decisione impugnata: la sentenza aveva infatti richiamato testualmente larghi stralci della decisione del Tribunale, compresa l’affermazione per cui gran parte delle scritture era stata prodotta in originale, mentre la ricorrente assumeva un presupposto di fatto opposto, senza riprodurre la decisione di prime cure ex art. 366 c.p.c.
Il secondo motivo, riqualificato come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c., è stato ritenuto parimenti inammissibile. La Corte ha ribadito il principio, costantemente affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, per cui il sindacato sulla motivazione è ormai ridotto al “minimo costituzionale”, ravvisabile solo in caso di motivazione apparente o perplessa. Nessuna di tali carenze estreme è stata riscontrata nella decisione impugnata, che aveva mostrato una motivata adesione alle conclusioni della CTU e del giudice di prime cure.
Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a censurare il giudizio di fatto della Corte d’appello in ordine alla sussistenza di adeguati elementi indiziari ai fini dell’ammissibilità della querela di falso. Dall’inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.